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Analizziamo la sentenza 11692/2019 in cui viene affrontato il ricorso di un CSE condannato a seguito di un infortunio generato da una caduta dall’alto. La Cassazione ci aiuta a comprendere il perimetro del concetto di alta vigilanza anche grazie al focus sul rischio interferenziale.

IL FATTO

Durante le operazioni di intonacatura di una gronda si originava l’infortunio per caduta dall’alto del lavoratore che stava utilizzando un ponteggio ritenuto non a norma; veniva condannato il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione per il mancato adeguamento del PSC rispetto allo sviluppo dei lavori e la mancata previsione di una postazione di lavoro idonea per la tipologia di lavoro in questione.

In base alle risultanze processuali l’operaio che stava lavorando sulla gronda, utilizzando una porzione di ponteggio non a norma per svolgere tale lavorazione, indietreggiava sino al parapetto che però non resisteva al peso del lavoratore che precipitava a terra da un’altezza di circa 5/6 mt.

RILIEVI DELL’ORGANO ISPETTIVO

Dai primi riscontri effettuati in loco da parte dell’Organo Ispettivo intervenuto, in primis si può sottolineare come lo stesso CSE avesse intimato agli altri lavoratori di rendere dichiarazioni fuorvianti in modo da depistare le indagini. Una volta determinato il punto preciso dell’accadimento, fatto non agevole valutata l’ampiezza della lottizzazione e le errate informazioni fornite, gli Ispettori rilevavano come:

  • il ponteggio non era realizzato per consentire lavori sulla gronda; la struttura mancava di un doppio ponte o comunque di una specifica modifica che ne consentisse l’utilizzo a quella quota, per quel tipo di intervento;
  • il PSC prevedeva l’utilizzo di PLE per lavori oltre i 3 mt. di altezza;
  • all’interno del POS il pericolo legato alla fase lavorativa in questione era stato comunque affrontato;
  • il CSE si trovava spesso in cantiere (anche il giorno stesso dell’infortunio).

https://youtu.be/29mM1aLncjs

RICORSO DEL CSE

Le argomentazioni fondanti il ricorso presentato dai Legali del CSE si basano su due principi:

  1. la Corte d’Appello aveva attribuito allo stesso coordinatore sicurezza un compito di vigilanza non proprio di questa figura ma di quella del Preposto.
  2. Compito del CSE non è quello di presenziare in modo costante all’interno del cantiere ma di verificare il reale rischio interferenziale tra le varie attività rispetto a quanto indicato nel PSC.

DIRITTO

La Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso reputandolo infondato, per le seguenti motivazioni.

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