Quand’è obbligatori la sospensione lavori del CSE ? E come si coniuga questo pesante obbligo col noto concetto di vigilanza Alta?
Queste due domande attanagliano spesso il Coordinatore per la Sicurezza anche nel timore che gli organi ispettivi possano contestare una eventuale omissione di questo genere e, di conseguenza, sanzionarlo.
L’art. 92, comma 1, lettera f) del Testo Unico recita testualmente:
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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Dall’esame del precetto, appare utile concentrare l’attenzione su due elementi fondamentali:
- L’esistenza di un pericolo grave e imminente (dove per “imminente” deve intendersi che il “rischio” potrebbe, in qualsiasi momento, far esplodere la sua potenzialità);
- Il fatto che questo pericolo debba essere direttamente riscontrato.
Questa chiave di lettura, dunque, ci permette di affermare che, se anche esista un pericolo grave e imminente ma questo non possa essere riscontrato direttamente dal CSE, per il principio che ad impossibilia nemo tenetur e cioè, che nessuno è tenuto alle cose impossibili, il coordinatore non potrà ovviamente sospendere le lavorazioni e, perciò, non potrà nemmeno essere sanzionato per tale omissione.
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Per meglio comprendere questi concetti, vale la pena proporre un’esemplificazione: un ponteggio viene appena
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