cantiere per evento temporaneo
:: di

Relativamente ad un evento temporaneo, la pubblicazione del cosiddetto Decreto Palchi ha sicuramente generato un grande punto interrogativo sull’effettiva necessità da parte del Committente di questa tipologia di eventi e di conseguenza sui consulenti Tecnici, in merito all’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 anche per opere temporanee di allestimento per spettacoli e rappresentazioni artistiche. A tale riguardo riportiamo le riflessioni della Dottoressa Calogera Campo – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ASL Milano, relativamente all’esperienza del Capoluogo lombardo:

I cantieri più noti sono quello edilizio, impiantistico, aeronautico e navale, meno conosciuti sono i cantieri per eventi temporanei (es. fiere e grandi manifestazioni) e quelli per le rappresentazioni artistiche.  In questi ultimi si palesano i tipici rischi del settore cantieristico per la sicurezza dei lavoratori, ma in un contesto che per molti aspetti si differenzia dal cantiere edile più frequentemente ispezionato dalle ASL e che vede sia la fase di costruzione che quella di de-costruzione in un lasso di tempo brevissimo A cominciare dalla progettazione del palcoscenico, che è sempre più complesso e articolato fino a divenire un’opera di alta ingegneria civile, contenitore di sofisticate tecnologie audio, luci, video e macchine per l’automazione e il sollevamento, tanto da giustificare diversi saloni internazionali (esempio SHOWTECH – Berlino).

ALCUNI ELEMENTI DISTINTIVI DI UN CANTIERE PER GRANDI EVENTI E PER CONCERTI

Il luogo in cui viene realizzata l’opera appartiene a terzi che affittano o concedono in uso lo spazio. Ne deriva che il proprietario dell’area non è mai il vero committente dell’evento temporaneo.  Il progetto di un palco è influenzato dalle esigenze sceniche ed è realizzato con le stesse caratteristiche per tutto il tour, al contrario sono forti le differenze tra i luoghi in cui viene installato; le strutture possono essere soggette a varianti in corso d’opera per ragioni artistiche e/o funzionali allo spettacolo.

Il materiale scenico, a volte progettato all’estero (palco, ausili, appendimenti, effetti speciali, etc.) può essere utilizzato per un lungo tour mondiale con l’impiego di un gruppo di tecnici stranieri che seguono l’artista per tutto il tour.  La provenienza di attrezzature non certificate CE e di lavoratori stranieri, la cui cultura e formazione può fondarsi su presupposti diversi, possono fare la differenza sulla sicurezza del cantiere. Anche su questi temi, il tavolo milanese ha identificato percorsi e procedure di certificazione prima del montaggio delle attrezzature (ad esempio app. di sollevamento) e indirizzi per la verifica e l’armonizzazione della formazione.

Le fasi di montaggio e smontaggio dell’opera possono vedere la presenza contemporanea persino di 30 imprese organizzate su tre turni e con un impiego di oltre 100 uomini giorno determinando un ambiente di lavoro fortemente influenzato da rischi interferenziali. In tale contesto si aggiungono elementi problematici come il lavoro in altezza ad alta specializzazione, l’uso massiccio di impianti di sollevamento di ultima generazione e tecnologie per l’illuminazione, l’audio e l’apparto scenico in genere. In ultimo, non per importanza, si devono seriamente considerare i tempi di realizzazione strettissimi: load-in e load-out possono avvenire in soli 4 giorni (concerto compreso).

PERCHÉ APPLICARE IL TITOLO IV IN UN EVENTO TEMPORANEO

Sebbene in alcune sue parti il titolo IV del D.Lgs. 81/08 sembra si riferisca al solo cantiere edilizio, la temporaneità e la specificità dei cantieri per gli eventi spettacolari è coerente con il sistema organizzativo previsto dal legislatore, che individua la posizione di garanzia nel committente (definito da Art 89 D.Lgs. 81/08) e non nel “datore di lavoro committente” (diversamente obbligato dall’art. 26 D.Lgs. 81/08).

Entrambi i soggetti sono dotati di potere decisionale e di spesa, ma il committente é obbligato al rispetto dei principi generali di tutela (Art 15 D.Lgs. 81/08) anche in assenza di lavoratori subordinati e anche se il luogo dove avviene l’allestimento non è giuridicamente nella disponibilità del committente, bensì di un altro soggetto cui l’ambiente lavorativo è stato temporaneamente concesso a vario titolo.

Il gruppo di lavoro ha concordato che l’applicabilità del titolo IV trova le sue ragioni non nell’assimilazione del palco ad opera provvisionale, ma perché lo stesso e tutte le strutture complementari costituiscono l’opera di ingegneria civile da realizzare e usare, smontare e ricostruire in un altro “cantiere- evento”.

Le opere provvisionali sono quindi elementi distinti, da progettare/prevedere nel PSC a servizio delle attività di montaggio e smontaggio del palco così come tutti gli altri rischi.

Tra questi si devono considerare quelli ambientali come ad esempio le caratteristiche del luogo in cui si insedia il cantiere, sia uno stadio, una piazza o una soletta della metropolitana o le condizioni climatiche attese.

In assenza di una norma specifica, il gruppo di lavoro ha concordato che la tipologia delle lavorazioni (ricadenti nel punto 1. dell’allegato X dello stesso D.Lgs. n. 81/2008), presentando le succitate caratteristiche peculiari, non possono essere gestite da una semplice cooperazione tra datori di lavoro, ma è necessario un coordinamento competente e ben articolato.

RIFLESSIONI SULLE FIGURE GIURIDICHE LEGATE AD UN EVENTO TEMPORANEO

Come già detto il committente non è il soggetto che ha la disponibilità giuridica del luogo.

PROMOTER & PRODUTTORI

L’evento può essere commissionato da due figure principali:il promoter locale o il produttore dello spettacolo. La terza variabile è data dal produttore straniero che in genere ha già deciso strutture, modalità e tempi di realizzazione, e si avvale di un produttore italiano che, pur non potendo agire sulla progettazione dello spettacolo può esercitare il ruolo di Committente/Responsabile Lavori rispetto al singolo evento e al luogo dello stesso.

La specificità del settore ha spinto il gruppo di lavoro a ragionare sul ruolo dei Responsabile Lavori (se ne potrebbero prevedere più d’uno) che vengono identificati a partire dal momento in cui si attiva il processo di realizzazione dello spettacolo in Italia e che possono avvicendarsi nelle fasi successive.

Tale impostazione organizzativa, oltre che essere consentita dal suddetto titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 è risultata sovrapponibile alle strutture organizzative aziendali delle produzioni straniere. E’ stato quindi elaborato e condiviso dal gruppo di lavoro un organigramma che contiene l’albero dei compiti e delle responsabilità e che consente in ogni fase di identificare i possibili destinatari della normativa prevenzionale.

Con la definizione dell’organigramma é stata dipanata così la matassa della gestione operativa del personale dei “service” (tecnici audio, luci e video) afferenti a diverse cooperative che vengono dirette da un unico preposto scelto dal committente/RL e riconosciuto dai rispettivi datori di lavoro.

Questa organizzazione trova successivamente la giusta coerenza procedurale nel PSC e nei POS aziendali. Anche per le attività del personale di facchinaggio viene identificato nominativamente un preposto, in grado di utilizzare il personale in funzione della formazione ricevuta, in relazione alle lavorazioni richieste dai service mediante una specifica procedura.

©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica