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In merito al rischio ordigni bellici nelle operazioni di scavo e loro bonifica preventiva, la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta ai quesiti presentati dal consiglio Nazionale degli Ingegneri. Nel dettaglio:

Rischio ordigni bellici - QUESITO 1

La valutazione del rischio di cui all’art. 91 comma 2 bis del D.Lgs. 81/2008 sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici?.

RISPOSTA

La valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo di qualsiasi profondità e tipologia ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

https://youtu.be/aPQjm4guoVI

QUESITO 2

La valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la Sicurezza , sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltnto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere?.

RISPOSTA AL QUESITO 2

La valutazione del rischio deve essere sempre fatta dal Coordinatore per la Sicurezza in fase progettuale, sulla base di dati disponibili:

 

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