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La patente a punti è ufficialmente la prima azione messa in campo dal Governo a seguito del tremendo infortunio mortale nel cantiere Esselunga di Firenze. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DL 19/2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) disponibile nell’area download dell’articolo, scatta il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della patente a punti con la modifica dell’art. 27 del D.Lgs. 81/2008.

Il legislatore introduce infatti un sistema di qualificazione con crediti per imprese e lavoratori autonomi che dal 01 ottobre 2024 otterranno la patente a punti rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e il rilascio sarà subordinato al possesso di specifici requisiti tra cui:

  •  iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La dotazione iniziale sarà di 30 crediti e la patente a punti risulterà valida fino al mantenimento di almeno 15 crediti al di sotto dei quali non sarà consentito di operare nei cantieri. Le penalità oggetto di punteggio in decurtazione saranno:

  • accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;
  • accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;
  • provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;
  • riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:
    • morte: venti crediti;
    • inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;
    • inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

 

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F.to Redazione Tecnica