La caduta dal parapetto non conforme di un lavoratore è occasione di riflessione sul ruolo attivo nella filiera della sicurezza in cantiere del datore di lavoro, direttore di cantiere e coordinatore sicurezza contrapposto alla negligenza del lavoratore. Vediamo dove pende la responsabilità nel caso di infortunio analizzando la sentenza della Cassazione n. 40743/2017.
Parapetto non conforme - IL FATTO
Venivano condannati dalla Corte d’Appello di Firenze per lesioni colpose aggravate il datore di lavoro (M.P.), il direttore tecnico di cantiere (T.G.) e il coordinatore sicurezza (C.S.) a seguito dell’infortunio occorso ad un lavoratore caduto a seguito di uno sfondamento del parapetto di protezione ad una rampa di accesso alla zona di betonaggio del cantiere.
Addebiti del DdL, DC e CS
Al datore di lavoro veniva addebitato:
- aver autorizzato lavori in quota senza la previsione di misure di prevenzione e protezione specifiche che riducessero il rischio di caduta dall’alto;
- l’installazione di un parapetto di protezione inidoneo rispetto alla vigente normativa a causa di un’altezza inferiore rispetto ai minimi previsti e un erroneo montaggio con passanti installati sul lato esterno dei montanti.
Al direttore di cantiere (T.G.) anche nelle sua qualità di dirigente per la sicurezza (cit.) veniva ritenuto responsabile di non aver provveduto alla verifica dell’installazione del parapetto e sua sostituzione viste le negligenze tecniche.
Per ultimo al coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE) veniva addebitata la mancata vigilanza e relativa assenza di provvedimenti in merito al parapetto e alle misure preventive da adottare.
Appello
I condannati in primo grado avevano proposto ricorso in Appello argomentandolo con la non attendibilità delle dichiarazioni fornite dall’infortunato e sul comportamento abnorme tenuto dallo stesso lavoratore
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