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Ripresa cantieri Regione Toscana: era uscita il 22 aprile 2020 l’Ordinanza n. 40/2020 con relativo allegato dedicato alle procedure per i cantieri in questa fase emergenziale Covid-19, la cui sintesi è riportata sotto). In data 11 maggio 2020 è uscita la Delibera 594 COVID-19 – Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all’Ordinanza 40). Analizziamo quindi le integrazioni o le modifiche principali previste nella Delibera:

  • obbligo di rilevamento della temperatura prima dell’accesso al cantiere;
  • distanziamento sociale/lavorativo minimo a 1 mt. (raccomandato 1.80 mt.);
  • obbligo di previsione DPI (mascherine, tute, guanti, visiere) nei casi in cui la distanza minima non possa essere rispettata.
  • i cantieri in corso dovranno aggiornarsi a tali indicazioni entro 7 giorni.

Il Testo Coordinato aggiornato dalla Delibera è disponibile nell’area download dell’articolo.

ORDINANZA 40/2020 – allegato 1

APPLICAZIONE

Le disposizioni devono essere applicate entro il 29 aprile 2020, prima dell’apertura, e sono valide per tutto lo stato di emergenza sanitaria per i cantieri:

  • sospesi (da applicare prima della ripresa);
  • in corso (applicate entro il 29 aprile 2020);
  • da consegnare (da applicare al’apertura).

Ripresa cantieri Regione Toscana

ATTIVITA’ DA ESEGUIRE IN CANTIERE 

Il riferimento rimane l’ultimo DPCM in vigore (10.04.2020)

FIGURE COINVOLTE

Per l’impresa affidataria e imprese esecutrici (di seguito definite “imprese”)

  • datore di lavoro;
  • dirigenti delegati per la sicurezza in cantiere;
  • direttori di cantiere;
  • preposti;
  • lavoratori dipendenti;
  • distaccati;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori dei subcontraenti (quali subappaltatori, fornitori e subfornitori, noli a caldo ecc…);
  • in generale tutti coloro che hanno accesso al cantiere

Per il Committente Pubblico e Committente Privato:

  • responsabile dei lavori (RL) che negli Appalti è il responsabile del procedimento (rup);
  • direttore dei lavori (dl) con il suo ufficio di direzione;
  • CSP;
  • CSE;
  • tutor di cantiere (come definito dall’art. 22 della Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38);
  • dirigenti;
  • committente; • per i controlli in cantiere: operatori dei servizi PISSL, Ispettorato del lavoro, e con funzioni di assistenza RLST, CPT ….;

Per i controlli in cantiere:

  • PISSL;
  • Ispettorato Lavoro;
  • RLST;
  • CPT.

Ordinanza 40/2020 – PROCEDURE PER I CANTIERI IN CORSO

Cantieri con nomina Coordinatore Sicurezza

  1. integrazione del P.S.C. con le misure anticontagio;
  2. aggiornamento dei POS delle affisatarie ed esecutrici;
  3. confronto con le altre figure coinvolte per valutare la necessità di implementare il cronoprogramma e le altre misure del P.S.C. per mitigare il rischio sanitario;
  4. eventuale adeguamento dei corsi della sicurezza del cantiere;
  5. valutazione del rallentamento della produttività del cantiere sia Pubblici che Privati(in questo caso la Stazione Appaltante procederà all’approvazione di una variante contrattuale;
  6. prevede una procedura nel PSC (e verifica che la stessa sia rispettata nel POS) per accesso, transito e luoghi di scarico previsti per le forniture, con priorità a che il conducente del mezzo si mantenga all’interno dello stesso durante le operazioni, o di mantenere, a terra, una distanza di mt. 1,80 e previsione (Se necessaria) di servizi igienici dedicati ai fornitori con divieto di utilizzo ai lavoratori del cantiere, oltre a misure di organizzazione atte alla riduzione delle visite dei soggetti terzi in cantiere (es. committente, visitatori, ecc.).
  7. definisce la procedura di sanificazione/pulizia.

Per cantieri senza nomina Coordinatore Sicurezza, l’impresa affidataria:

  • è tenuta ad integrare il pss/pos alle misure anticontagio COVID-19;
  • adeguerà il programma esecutivo dei lavori;
  • prevede una procedura nel POS/PSS (in base ai casi) per accesso, transito e luoghi di scarico previsti per le forniture, con priorità a che il conducente del mezzo si mantenga all’interno dello stesso durante le operazioni, o di mantenere, a terra, una distanza di mt. 1,80 e previsione (Se necessaria) di servizi igienici dedicati ai fornitori con divieto di utilizzo ai lavoratori del cantiere, oltre a misure di organizzazione atte alla riduzione delle visite dei soggetti terzi in cantiere (es. committente, visitatori, ecc.);
  • definisce la procedura di sanificazione/pulizia.

Nomina straordinaria del Responsabile dei Lavori

Per tutta la durata della fase emergenziale, per i cantieri privati, per i quali non vige l’obbligo di redazione del PSC, ma nei quali sono presenti un’impresa e lavoratori autonomi, non coordinati e non individuati dall’impresa esecutrice, è fatto obbligo nominare un responsabile dei lavori, che preferibilmente abbia formazione adeguata al ruolo di cse, al quale spetta il rispetto delle presenti disposizioni, in rappresentanza del committente.

Ripresa cantieri Regione Toscana PRECAUZIONI IGIENICHE

  1. opportunità di utilizzo continuo di guanti da lavoro;
  2. messa a disposizione di detergenti da parte del Datore di Lavoro;
  3. lavaggio frequente mani (con sapole o gel igienizzante) anche con guanti monouso;
  4. in caso di mancanza di acqua rendere disponibili gel igienizzanti all’accesso in: cantiere, baracche, mense, spazi comuni, ecc.

Ordinanza 40/2020 – INFORMAZIONE

Il Datore di Lavoro, in linea con i contenuti del P.S.C., dei P.O.S. o del P.S.S.:

  • informa i lavoratori e lavoratori autonomi sulle regole basilari di igiene, anche con segnaletica apposita;
  • informa i lavoratori stranieri con materiale informativo opportunamente tradotto;

Il CSE:

  • si accorda con l’impresa affidataria definendo le informazioni dedicate agli altri soggetti in accesso al cantiere (es. visitatori, committente, fornitori, ecc…)

Obblighi del lavoratore (richiamati dall’Impresa Affidataria-DdL-Committente)

  1. di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria seguendone le indicazioni;
  2. di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente al datore di lavoro/impresa/committente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, o temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. Il datore di lavoro si attiva per assicurare quotidianamente, all’inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione o utilizzando idonei strumenti di misurazione della febbre o anche mediante dichiarazione sostitutiva da parte del dipendente;
  3. l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro/impresa/committente nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
  4. l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/impresa/committente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Obblighi Imprese Sub-contraenti:

  • Il conduttore del mezzo può operare in consegna o prelievo da/per il cantiere con tenuta documenti fiscali per dimostrazione della natura del transito alle Autorità competenti in caso di controllo stradale;
  • Rispetto della Procedura prevista nel PSC/POS/PSS per accesso, transito e luoghi di scarico previsti per le forniture, con priorità a che il conducente del mezzo si mantenga all’interno dello stesso durante le operazioni, o di mantenere, a terra, una distanza di mt. 1,80 e previsione (Se necessaria) di servizi igienici dedicati ai fornitori con divieto di utilizzo ai lavoratori del cantiere.

Ripresa cantieri Regione Toscana PULIZIA E SANIFICAZIONE

1. l’organizzazione delle squadre in modo che le attrezzature di lavoro vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.

2. la disponibilità di specifici detergenti per la pulizia degli strumenti/attrezzature individuali.

3. la sanificazione giornaliera dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio).  La sanificazione, anche eseguita in proprio, può essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o altri prodotti disinfettanti ad attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igenici etc).

4. la sanificazione giornaliera delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (per esempio la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili, della scaletta e botola dei ponteggi).

5. la sanificazione giornaliera di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.

6. la sanificazione giornaliera di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;

7. Laddove siano presenti impianti di areazione deve essere garantita la sanificazione periodica, secondo le indicazioni contenute nel “Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020. Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2.”; altrimenti ne deve essere previsto lo spegnimento, garantendo al massimo la ventilazione dei locali;

8. Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.

Pulizia e sanificazione cantieri privati

Nel PSC, POS o PSS (in base ai casi) sarà specificato:

  • le modalità di sanificazione in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
  • nel caso di presenza di una persona con Covid-19 la pulizia e sanificazione di quanto indicato ai punti precedenti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
  • Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione autonomamente vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

E’ obbligatorio che rimangano chiuse le ditte che non possono garantire il rispetto delle distanze di sicurezza o, in alternativa, l’utilizzo di presidi di protezione adeguati.

 

Cantieri privati:

  1. richiedere il rispetto della distanza di almeno 1,8 m durante l’attività lavorativa.
  2. Nel caso in cui non sia possibile i soggetti responsabili, previo confronto con il Committente/RL/Rappresentanti Lavoratri, prevedono gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori e un nuovo programma esecutivo dei lavori. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
  3. ove necessario, in caso di assenza del cse o suo delegato, indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto).
  4. richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di almeno 1,8 m, evitando assembramenti nei locali comuni. Nel caso non sia possibile, va prevista un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
  5. ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o, rispettando per quanto possibile la distanza interpersonale di almeno 1,8 m tra essi. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1,8 m come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine e altri dispositivi di protezione (ad esempio, guanti monouso, occhiali, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 

L’impresa affidataria/commitente per i locali di cantiere deve:

  • predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell’accesso degli esterni nei locali dell’impresa;
  • in caso di riunioni mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,8 m.
  • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • contingentare l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1,8 m tra le persone che li occupano.
    Per i locali di cantiere, quando non fosse possibile il mantenimento della distanza di 1,8 metri è necessario introdurre elementi di separazione fra le persone o l’utilizzo di altri dispositivi come mascherine FFP2 senza valvola per gli operatori che lavorano nello stesso ambiente.

MASCHERINE

Premessa la priorità per garantire che i soggetti osservino sempre il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1,8 m. è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche (o FFP”-FFP3 se disponibili in azienda) con priorità di far utilizzare il medesimo tipo di maschera a tutti i lavoratori del turno.

Per le mascherine viene richiamato:

quanto previsto dall’art. 16 del D.L. 17 marzo 2020, n° 18 “per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (in Toscana 1,8 m. come da Ordinanza del Presidente della Regione n. 38 del 18/04/2020), sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio”, il cui uso è disciplinato dall’art. 34 comma 3 del D.L. 2 marzo 2020, n° 9 .

Smaltimento mascherine come rifiuti urbani indifferenziati, se non sono presenti contagi da covid-19.

PRESIDIO SANITARIO E SORVEGLIANZA SANITARIA

  • vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Il ruolo del medico competente:

  • segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti;
  • di concerto con il datore di lavoro, provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

 “Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria di cui sopra, si ritiene utile differire l’effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste nel programma degli accertamenti sanitari periodici ai fini dell’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica

(allegato 1, “COVID-19 Indicazione per il medico competente”, della DGRT 318 del 9/03/2020)

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