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Sul tema attrezzature di cantiere e, nello specifico, il merlo sollevatore, analizziamo la sentenza 11587/2022 sez. IV della Cassazione, in cui gli Ermellini affrontano il ricorso di un committente condannato a seguito del decesso di un lavoratore durante manutenzione di un’area verde.

Durante le fasi di manutenzione di un’area verde, effettuate in quota tramite l’utilizzo di un merlo dotato di cesta porta materiali, a causa del ribaltamento del mezzo (manovrato da IC) avveniva l’espulsione del lavoratore AL e relativa caduta con successivo decesso. La Corte di Appello di Torino riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludeva l’aggravante della violazione di norme prevenzionistiche, confermava la responsabilità del committente, per non aver preventivamente verificato l’idoneità del mezzo sollevatore fornito proprio da quest’ultimo a IC (lavoratore autonomo).

Il committente LV ricorre in Cassazione con le seguenti motivazioni:

  1. LV non ha commesso alcuna ingerenza rispetto all’opera da eseguire, nella considerazione che l’accorso per l’abbattimento della pianta non era un favore, come sostiene erroneamente la Corte d’Appello, ma un nolo a caldo con tanto di contrattualistica, in cui IC avrebbe dovuto fornire il mezzo di lavoro e l’operatore per condurre in quota AL (poi deceduto). LV non ha procurato un mezzo inidoneo, come sostenuto dalla Corte Territoriale, perché il committente aveva incaricato AL dell’abbattimento e relativa direzione dei lavori, e IC per la fornitura del mezzo. Era dunque onere di IC, debitamente informato sulla tipologia di lavoro da effettuare, a dover evidenziare al Committente che il mezzo in suo possesso non era idoneo per tale operatività.
  2. la condanna di LV scaturisce solo dall’ipotesi secondo cui se il committente avesse chiesto ad IC la conferma dell’idoneità del merlo sollevatore, questi gli avrebbe detto che non era idoneo per tale lavorazione.

DIRITTO

La Cassazione rigetta il ricorso confermando la logica della sentenza di Appello, con cui i giudici hanno ravvisato la condotta colposa del committente LV. Essendo stato dimostrato che proprio il committente aveva inciso sulla scelta del merlo sollevatore, lo stesso doveva verificarne l’idoneità onde così poter garantire condizioni di sicurezza per l’operatore che avrebbe lavorato in quota. Questa ingerenza e relativa mancata verifica, conducono a un comportamento colposo che ha contribuito a innescare l’evento.

La decisione della Corte è quindi in linea con la consolidata giurisprudenza, che inquadra gli obblighi relativi al tema prevenzionistico, sia sul Datore di Lavoro ma anche sul Committente.

Ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Rv. 252672 – 01)

Nel caso di specie è stato dimostrato che la scelta di un merlo sollevatore idoneo al sollevamento di persone non si sarebbe mai ribaltato rispetto alla condizione ambientale presente sul luogo di lavoro oggetto dell’infortunio, proprio grazie ai sistemi di sicurezza in dotazione che avrebbero impedito, vista la scarsa stabilità sul terreno, di estendere il braccio sollevatore e relativo cestello.

Il committente LV non essendo un esperto di lavori in quota avrebbe a maggior ragione dovuto porre massima attenzione sulla scelta del mezzo ed è chiaro, vista la sua condotta, che non si è minimamente posto il problema generando una condotta negligente, a prescindere dell’ipotesi della Corte d’Appello relativa a ciò che sarebbe potuto essere, se lo stesso LV avesse chiesto lumi a IC sull’idoneità del merlo sollevatore.

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