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Individuare correttamente il committente in un condominio non è così banale, spesso le imprese affidano i loro preventivi all’amministratore, senza che lo stesso esiga, facendo da tramite per i condomini, tutta la parte documentale relativa alla sicurezza in cantiere.

Sulla carta la risposta al quesito è dipende dal ruolo che assume l’amministratore, in quanto non è pacifico che questi rivesta automaticamente l’incarico di Responsabile dei Lavori. Tutto ruota intorno alle deleghe che l’Assemblea del condominio ha o non ha ceduto all’Amministratore.

Questo aspetto così sottovalutato deve essere di massimo interesse sia letto dalla parte dei condòmini, sia letto dalla parte delle imprese.

committente in un condominio- giurisprudenza

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 23090 del 10 giugno 2008 ha infatti stabilito che:

“Alla nomina del responsabile dei lavori si deve imprescindibilmente accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli”.

All’assegnazione tout court di questo status giuridico (peraltro provvisto di specifica posizione di garanzia in materia di prevenzione infortuni), non vale neanche il semplice fatto che l’amministratore abbia richiesto dei preventivi di spesa da sottoporre all’assemblea condominiale, in quanto l’eventuale “comportamento concludente” si sostanzierebbe solo nell’atto di vero e proprio affidamento dei lavori.

Comunque, in nome e per conto della committenza, l’amministratore potrà fare una preliminare valutazione dell’idoneità tecnico professionale delle imprese ottemperando così, nel caso venga poi nominato Responsabile dei Lavori, alle previsioni dell’art. 90 co.9 del Testo unico dove, tra l’altro, in combinato con l’allegato XVII viene indicata la documentazione che l’impresa dovrà produrre.

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F.to Redazione Tecnica