Analizziamo la sentenza n. 41820/2015 della III Sezione di Cassazione inerente la vigilanza momento per momento del cantiere con particolare riguardo ai compiti del Coordinatore.
IL FATTO
Condannato al pagamento di un’ ammenda di 6.000,00 euro inflitta dal Tribunale di Messina che lo aveva dichiarato responsabile di numerose violazioni, il coordinatore per l’esecuzione di un cantiere edile del messinese proponeva ricorso per Cassazione.
Tra i vari motivi a fondamento del ricorso, il coordinatore lamentava il difetto di motivazione poiché, in violazione dell’art. 92 D.Lgs. 81/2008, la sentenza assegnava allo stesso compiti e doveri di vigilanza specifica senza demandare alla figura del coordinatore l’ obbligo di ALTA VIGILANZA riguardante la generale configurazione delle lavorazioni.
La sentenza del Tribunale di Messina, addebitava difatti all’imputato violazioni molto specifiche quali lavorazioni eseguite in prossimità di passerelle, cavi elettrici e relative alle aperture lasciate per il vano ascensore senza chiarire se tali attività fossero ricollegabili a doveri di alta vigilanza o meno.
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DIRITTO
Esaminando il suddetto caso, la Cassazione ha nuovamente confermato, in linea ormai con il costante orientamento, il ruolo di alta vigilanza ricoperto dalla figura del coordinatore nei cantieri temporanei e mobili.
Con una interessante disamina, i Giudici di Legittimità hanno difatti ricordato come i compiti assegnati alla figure del coordinatore di cui all’art. 92 d.lgs. n. 81/2008, risalgono al d.lgs. 494/1996 emesso in attuazione della Direttiva 92/57/CEE.
Precisa la Cassazione che la ratio della suddetta normativa è stata quella di permettere al committente di delegare a soggetti qualificati funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento caratterizzati da rilevanti competenze tecniche altrimenti difficilmente loro riferibili.
Gli specifici compiti assegnati dalla normativa al coordinatore, hanno specificato i Giudici di Legittimità, discendono
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