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L’obbligatorietà dell’esposizione del cartello di cantiere viene identificata all’interno del D.P.R. 380 del 2001 e più specificatamente all’art. 27 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” che al comma 4 recita: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.

Il cartello di cantiere quindi deve essere esposto con la cura che le informazioni in esso riportate siano visibili al pubblico, senza posizionamenti ostativi alla visualizzazione delle relative indicazioni.

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F.to Redazione Tecnica