Analizziamo la sentenza n. 35426/2020 in cui la Cassazione affronta il caso di un infortunio mortale per caduta da un ponteggio in allestimento e la responsabilità del Datore di Lavoro e del Preposto.
La Corte di Appello de L’Aquila nel maggio 2019 confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Chieti nei confronti del Datore di Lavoro (PA) ed al Preposto (CN) per il reato di omicidio colposo e delle contravvenzioni a loro ascritte ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
IL FATTO
Nel caso in esame il Datore di Lavoro PA, nella sua qualità di Legale Rappresentante di un’impresa esecutrice di lavori di ristrutturazione esterna ad un edificio nel Comune di Francavilla a mare e il Preposto alla lavorazione inerente il montaggio del ponteggio, provocavano la morte dell’operaio AC che rovinava a terra mentre era intento al posizionamento di un cavalletto.
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La contestazione al Datore di Lavoro verte nel mancato utilizzo di sistemi anticaduta (nel caso di specie dispositivi retrattili) che erano previsti all’interno del PIMUS; di conseguenza anche al Preposto veniva contestata una mancata
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