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Analizziamo la sentenza 25739/2019 in cui viene affrontato il tema del ponteggio difforme e la mancata sospensione dei lavori del CSE a causa del manifestarsi di un pericolo grave ed imminente relativo alla possibile caduta da un ponteggio installato in modo errato.

IL FATTO

Veniva condannato dal Tribunale di Forlì all’ammenda di € 3.500 il CSE di un cantiere in cui era stato installato un ponteggio difforme dalla normativa. Nello specifico la difformità era costituita da una distanza maggiore dei 20 cm. dalla facciata. Il CSE veniva condannato ai sensi dell’art. 92 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 81/2008 per:

avere, quale coordinatore per la sicurezza, omesso di sospendere in fase di esecuzione, in presenza di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti, in particolare omesso di sospendere le lavorazioni sul cantiere edile che stava coordinando, a fronte della constatata situazione di pericolo grave e imminente 

RICORSO DEL CSE

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F.to Redazione Tecnica