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Linee vita Regione Umbria: in materia di prevenzione delle cadute dall’alto, la Regione Umbria ha in essere il Regolamento Regionale n. 05/2014Regolamento di attuazione di cui l’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2013, n.16 (Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto) per lo svolgimento delle attività nell’ambito dell’edilizia”.

La Norma che andiamo ad analizzare non è dissimile da altre già in vigore per alcune delle Regioni, ma c’è da sottolineare che vengono delineati in modo specifico anche quelli che sono i compiti/obblighi del Committente/Proprietario/Amministratore di Condominio, per quella che è la gestione dei sistemi anticaduta installati e quali garanzie questi ultimi dovranno richiedere in via preliminare ai soggetti che saranno chiamati ad intervenire per limitate opere di manutenzione successive (Datore di Lavoro o Lavoratore Autonomo).

COPERTURE E FACCIATE

La Norma riunisce obblighi eventuali sia per gli interventi in copertura, sia quelli in facciata; gli ambiti in cui lo stesso deve essere applicato (anche nei casi in cui solo una parte di esse sia interessata) sono:

  • nuova edificazione o intervento su patrimonio esistente di qualsiasi tipologia e proprietà (coperture);
  • nuova edificazione o intervento su patrimonio esistente nel caso di facciate ventilate continue e facciate dotate di superfici finestrate a partire dal 60% di incidenza sul totale;
  • manutenzione ordinaria, riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e interventi per il mantenimento dell’efficienza degli impianti tecnologici esistenti, nonché nei sopralluoghi sulle coperture e sulle facciate.

https://youtu.be/hEAwbDByUX0

ESCLUSIONI

Per le coperture il Regolamento Linee vita Regione Umbria non si applica:

  • presenza di parapetti verificati secondo la vigente normativa in base allo sviluppo della falda e sua pendenza con altezza almeno di mt. 1,00;
  • la distanza dal punto sommitale della stessa al primo piano stabile sia inferiore a mt. 2 (tale esclusione non si applica nel caso in cui siano presenti ostacoli fissi lungo la possibile caduta).
  • per le facciate ove vengono svolte opere mediante Piattaforme di Lavoro Elevabili o Ponti mobili sviluppabili;
  • facciate sulle quali si svolgono lavori mediante ponteggi e opere provvisionali a norma del Titolo IV, Capo II, Sezioni IV, V e VI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

LINEE VITA REGIONE UMBRIA - ETC

Nei casi in cui si rientri all’interno di quanto richiamato sopra, dovrà essere prodotto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione o dal Progettista dell’Opera (se CSP non nominato) l’Elaborato Tecnico della Copertura e/o delle facciate, ad integrazione documentale della parte Progettuale in base al titolo abilitativo urbanistico (S.C.I.A., Permesso a Costruire, e s.m.i.).

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ETC PER IMPIANTI

Sarà altresì redatto per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione di:

  • impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili;
  • impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.

ELEMENTI BASE DELL'E.T.C.

  1. elaborati grafici della copertura e/o dei prospetti di dettaglio relativamente a percorsi, accessi, elementi protettivi, tipologia strutture, impianti, punto di accesso e tutti i dispositivi di ancoraggio dettagliati singolarmente per classe di appartenenza e numero massimo utilizzatori;
  2. relazione tecnica ove siano descritte e motivate dettagliatamente le scelte progettuali;
  3. relazione di calcolo di tenuta della struttura a cui è ancorato il dispositivo a firma di Professionista abilitato;
  4. dichiarazione resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni ed ai carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);
  5. progetto illustrativo della cartellonistica informativa;
  6. certificazione del produttore del dispositivo;
  7. manuale completo di documentazione fotografica delle misure poste in essere composto da tutti i manuali d’uso dei Dispositivi di Protezione Collettiva e dai dispositivi anticaduta installati;
  8. dichiarazione del Direttore dei Lavori relativamente alle misure preventive e protettive delle opere eseguite sulle coperture e sulle facciate, nonché dell’avvenuta esposizione della cartellonistica identificativa;
  9. registro dei controlli.

https://youtu.be/0ZfVlWP2eM4

LINEE VITA REGIONE UMBRIA

L’ETC al termine dei lavori deve essere reso “esecutivo” con l’aggiornamento della parte documentale prodotta a seguito dell’installazione e deve essere consegnato al Committente dei lavori e al Proprietario o all’Amministratore di Condominio e costituisce se nel caso parte integrante del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008.

IL RUOLO DEL PROPRIETARIO/GESTORE DELL'IMMOBILE

Questi ultimi devono provvedere alla verifica:

  • della corretta esposizione della cartellonistica di informazione;
  • del ciclo di manutenzione ordinaria dei sistemi (come riportato nel manuale d’uso e manutenzione del produttore, eseguita da soggetto abilitato e registrata nel suddetto libretto) ed interessa il soggetto abilitato nel caso di sostituzione di parti che dovessero essere rinvenute ammalorate durante la verifica preliminare prima dell’accesso in copertura/facciata (A seguito dell’eventuale sostituzione di parti del sistema, l’impresa dovrà provvedere alla nuova certificazione).

Il Regolamento Linee vita Regione Umbria definisce in modo chiaro i compiti del Proprietario/Amministratore di Condominio nella conduzione ordinaria dell’immobile dopo l’intervento generale in cui sono stati installati i dispositivi, differentemente da altre normative regionali.

Si chiarisce infatti che il Datore di Lavoro dell’Impresa che dovesse intervenire successivamente ai lavori (dopo la comunicazione dell’avvenuta fine delle opere) per opere marginali di manutenzione, dovrà fornire al Committente idonea dichiarazione di presa visione dei luoghi e dell’ETC, e sarà cura dello stesso Committente reperire in via preliminare all’intervento, dal Datore di Lavoro, le attestazioni in merito all’idonea formazione dei soggetti che opereranno utilizzando tali sistemi.

https://youtu.be/_Q3bRgJTMPw

 

COME COMPORTARSI PER OPERE DI LIEVE ENTITA'

Per gli interventi di piccola entità “sulle coperture e/o sulle facciate che riguardano manutenzioni ordinarie, opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché nei sopralluoghi sulle coperture e sulle facciate”, nel caso in cui non sia stato redatto in precedenza l’ETC, il datore di lavoro dell’impresa esecutrice o il lavoratore autonomo rilascia al committente apposita dichiarazione contenente l’impegno a svolgere le necessarie attività in quota utilizzando le misure di sicurezza più idonee allo stato dei luoghi.

Nel caso di lavori di piccola entità così come descritti sopra, in cui il Committente decida di far operare un Lavoratore Autonomo, sarà proprio il committente a dover garantire l’attivazione dell’eventuale soccorso.

L’ETC dovrà essere posto dal Proprietario/Amministratore di Condominio all’attenzione dei Professionisti incaricati (Progettista e CS) nel caso di futuri interventi così come per ogni necessità di accesso a futuri

L’E.T. “esecutivo” dovrà essere altresì consegnati al termine dei lavori anche al competente SUAPE.

Per la progettazione ed esecuzione dei lavori in copertura/facciata devono essere predisposte misure preventive e protettive atte ad annullare il rischio di caduta dall’alto, tramite sistemi di protezione permanente che possano garantire la messa in sicurezza del percorso, accesso, transito e stazionamento per i successivi interventi.

Nel caso non sia possibile installare dispositivi di tipo permanente all’interno dell’ETC il Coordinatore Sicurezza (o il Progettista) indicherà quali parti di copertura/facciata sono interdette dettagliando le motivazioni sulla mancata possibilità di installazione e sui dispositivi non permanenti previsti in sostituzione.

Non solo rischio caduta dall'alto

 

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