Il lavoratore autonomo che esercita la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi derivanti dal D.lgs. 81/08, si adegua alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), ai fini della sicurezza.
Il lavoro autonomo è la forma di lavoro svolta da un tipo di lavoratore previsto dal diritto del lavoro italiano, definito dall'art. 2222 del codice civile italiano come colui che si obblighi a compiere, a prezzo di un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Esso identifica dunque l'attività di lavoro dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi manuali, con esclusione delle figure imprenditoriali, e necessita dell'apertura di partita IVA.
Il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali interessa molto da vicino anche i lavoratori autonomi. L’attività dei lavoratori autonomi è caratterizzata da alcune criticità:
- svolgono prevalentemente attività di tipo manuale, le quali prevedono l’uso frequente di utensili e attrezzature anche pericolose (non a caso il legislatore ha previsto espressamente, tra i pochi obblighi a loro carico, l’uso di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza);
- operano prevalentemente in settori ad elevato rischio (ad esempio l’edilizia);
- non sono destinatari, in via strettamente obbligatoria, di interventi di prevenzione quali la formazione e la sorveglianza sanitaria (con tutto ciò che ne consegue, non ultima la maggior probabilità di sviluppare malattie professionali rispetto ad altri lavoratori a causa del mancato monitoraggio continuo da parte del medico competente);
- a volte operano con eccessiva disinvoltura e sicurezza di sé;
- rispetto alle realtà più strutturate dispongono di risorse limitate per poter investire in sicurezza.
Per tutti questi motivi è importante che i lavoratori autonomi prestino un’attenzione particolare nell’operare in condizioni di sicurezza, per sé e per gli altri, e che applichino le poche regole base che il legislatore ha posto in capo a loro.
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