Scopriamo la definizione e classificazione delle Sostanze cancerogene e mutagene; si definiscono mutageni gli agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. definisce le sostanze in questione nell’art. 234:
Agente cancerogeno
- sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti ai sensi del DLgs 52/1997 e successive modificazioni;
- preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie cancerogene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni;
- sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
Agente mutageno
- sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie mutagene 1 e 2 stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/1997 e successive modificazioni;
- un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi di classificazione nelle categorie mutagene 1 e 2 stabiliti in base ai D.Lgs. 52/1997 e 65/2003 e successive modificazioni.
Esistono diverse classificazioni delle sostanze cancerogene e mutagene, formulate da Enti che, a livello internazionale, si occupano di identificare e classificare i rischi di cancerogenicità. Di seguito si riportano i principali:
- Commissione dell’Unione Europea (UE)
- International Agency for Research on Cancer (IARC), che pubblica le “Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans”
- US National Toxicology Program (NTP), che pubblica con cadenza biennale il “Report on Carcinogens”
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) che pubblica in particolare i limiti di soglia (TLV= threshold limit value) per le sostanze tossiche tra cui anche i cancerogeni
- US Environmental Protection Agency (EPA), che sviluppa valutazioni del rischio cancerogeno e mutageno a livello nazionale
- Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN), che individua periodicamente delle sostanze che, pur non classificate come cancerogene e/o mutagene dall’Unione Europea, rispondono a tali criteri classificativi e fornisce, a richiesta, consulenza ai Ministeri del Lavoro e della Salute, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
Il sistema di classificazione recepito dalla normativa nazionale è quello dell’Unione Europea (Direttiva 93/21/CE) che classifica le sostanze cancerogene e quelle mutagene in 3 categorie:
Sostanze cancerogene
Categoria 1
Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo
Categoria 3
Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni
Sostanze mutagene
Categoria 1
Sostanze di cui si conoscono gli effetti mutageni sull’uomo
Categoria 2
Sostanze che dovrebbero considerarsi mutagene per l’uomo
Categoria 3
Sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti mutageni
Tale classificazione è in corso di modifica a seguito dell’emanazione del regolamento CE 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), come di seguito riportato:
Sostanze cancerogene
Categoria 1A e 1B
Sostanze cancerogene per l’uomo accertate o presunte
Categoria 2
Sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo
Sostanze mutagene
Categoria 1A e 1B
Sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie o da considerare come capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
Categoria 2
Sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane
La classificazione di una sostanza o di un preparato è riportata nell’etichetta e nella scheda di sicurezza.
DVR
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del D.Lgs. 81/2008):
- eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno;
- utilizzare un sistema chiuso;
- ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs. 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
- le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza;
- i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione;
- le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea.
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio DEVE essere molto attenta ed approfondita!. I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Cosa si riporta nel DVR?
Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti, utilizzati, o presenti come impurità o sottoprodotti;
- numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti;
- stima dell’esposizione dei suddetti lavoratori;
- misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati;
- indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
(fonte INAIL)
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