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A seguito dei numerosi quesiti sul tema general contractor ed equivoci in merito alla vigilanza sul cantiere, di seguito un nostro commento a riguardo: 

Emerge che con i vari bonus attuabili in edilizia, più della metà dei General Contractors che si sono aggiudicati i lavori, accollandosi il credito d’imposta o applicando lo sconto in fattura, sono quasi tutti sanzionabili a livello penale. Perché? Lo spieghiamo in questo articolo, ma, ad onore di cronaca, non siamo certamente davanti ad uno dei profondi misteri della vita. Anzi. 

Quando abbiamo traghettato dal d.lgs. n.494/96 al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, il Legislatore ha avuto un’idea illuminata: forse perché pressavano i tanti ricorsi da parte dei CSE, forse perché stava per nascere il concetto dell’alta vigilanza o forse perché incombeva la necessità (oggi esigenza con la E maiuscola) di controlli concreti in cantiere, nasceva la figura dell’Impresa Affidataria

Molti NON hanno voluto farci caso (anzi, non vogliono farci caso nemmeno oggi), ma questa nuova (sono ormai 16 anni!) figura giuridica è stata presa abbastanza sottogamba ed oggi ne abbiamo la chiara ed evidente dimostrazione. 

Per essere sintetici, la norma ci dice (art.89, c.1 lett. i) che l’Impresa Affidataria è “impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.”  

Non ponendo limiti (almeno nel privato) alla consistenza dei subappalti, ne deriva che la nostra protagonista può tranquillamente subappaltare TUTTA l’opera a quante imprese subappaltatrici ritiene opportuno (in senso buono, si spera).  

Nasce qui la figura della General Contractor, peraltro confermata dalla stessa norma quando si parla di Idoneità Tecnico Professionale, all’All. XVII e dove, all’impresa affidataria, viene fatta una semplice richiesta: “Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97” . 

Ed andiamo a chiudere il cerchio. Perché, in questi casi, se all’Impresa Affidataria non viene richiesto di partecipare attivamente alla produzione di cantiere (potendo, appunto, subappaltare ogni cosa), gli viene però richiesto il compito (traducasi: posizione di garanzia, penalmente perseguibile) della Vigilanza Concreta, cioè della vigilanza costante sul rispetto delle norme prevenzionistiche. 

Solo a promemoria, si vogliono rammentare i contenuti del citato art. 97: 

Articolo 97 – Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria 

  1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
  2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
  3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
  4. a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
  5. b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 

All’impresa affidataria, perciò (si ribadisce anche a beneficio di chi non ha voluto leggere la norma) è destinato il compito, tramite un suo addetto, adeguatamente formato (cioè, che ne capisca di prevenzione sugli infortuni), di vigilare, in ogni cantiere, il rispetto delle norme e la tutela dei lavoratori, specie in questo momento in cui vi è un forte inasprimento del sistema di vigilanza. 

  E torniamo dunque alla questione in premessa.  

Alla General Contractor non sono solo affidati gli oneri della gestione finanziaria dell’appalto (con gli eventuali onori, se sono bravi) ma piuttosto questa società organizzatrice si va a gravare dell’intera responsabilità derivante dal configurarsi (senza dubbi) come impresa affidataria.  

Traducendo: può la General Contractor delegare tutto (anche le responsabilità prevenzionistiche) alle imprese esecutrici? Risposta: NO! 

L’Affidataria ha il dovere di vigilare. E per farlo, deve individuare una sorta di luogotenente per la sicurezza che sorvegli il rispetto delle norme prevenzionistiche (in maniera concreta), in ogni cantiere attivo. 

In caso contrario, l’affidataria ne risponderà personalmente già a livello sanzionatorio, coinvolgendo anche le subappaltatrici e, specialmente, anche il committente che, ex lege, non può esimersi dalla verifica sull’idoneità delle sue scelte e sull’attuazione delle norme sulla prevenzione infortuni nel proprio cantiere. 

In qualche misura poi, ne risponderà anche il CSE il quale, se dal lato normativo, poteva sentirsi affrancato dalla presenza di un altro soggetto, dal lato pratico, in sostanza, dovrà assumersi tutti i rischi e le responsabilità. 

La realtà degli attuali cantieri bonus è infatti sovente irregolare (e qui giungiamo all’incipit dell’articolo) in quanto almeno la metà delle General Contractors non hanno provveduto ad incaricare nessun soggetto per la vigilanza prevista dall’art.97 nei cantieri che gestiscono.  

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