Cestello e piattaforma aerea, quali operatività possono essere abbinate all'uno e quali all'altra? Ci sono differenze che il DdL deve prevedere per far svolgere lavori in quota in condizioni di sicurezza? Analizziamo la sentenza della Cassazione n. 27401/2018 Sezione IV, come alcune volte accade la Suprema Corte in alcuni passaggi produce indicazioni che possono lasciare incertezza tra gli addetti ai lavori.
CONDANNA e RICORSO DEL DdL
Veniva condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con parziale riforma della sentenza di primo grado, l’imputato in qualità di Amministratore unico dell’Impresa XXX a seguito del decesso del proprio operaio; il DdL aveva fatto salire quest’ultimo sulla copertura per lavori di manutenzione ordinaria (pulizia gronda) di un capannone senza la preventiva previsione e predisposizione di sistemi anticaduta e senza verificare la tenuta di un lucernario. Durante i lavori avveniva lo sfondamento del lucernario e la caduta mortale a terra da un’altezza di 10 mt.
Il DdL proponeva ricorso in Cassazione evidenziando come fosse avvenuta una “omessa valutazione di controprove dichiarate decisive nel corso dell’istruttoria dibattimentale” (cit) e che, a differenza di quanto affermato in sentenza, sul luogo del decesso era presente come piattaforma aerea un cestello mobile a disposizione del lavoratore che non lo aveva utilizzato, così come i dispositivi di protezione individuale DPI.
L’operaio aveva deciso autonomamente di accedere alla copertura in modo incongruo rispetto agli apprestamenti che il DdL aveva messo a disposizione ai fini della mitigazione del rischio.
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DIRITTO – LE DIFFERENZE TRA CESTELLO E PIATTAFORMA AEREA
Nell’analizzare le doglianze del DdL, la Cassazione evidenzia come fosse acclarato, anche tramite le testimonianze a processo, che era stato l’Amministratore Unico a ordinare di “andare a pulire il tetto del capannone” (cit. DdL) e che questa operazione era indicata anche all’interno del Piano Operativo di sicurezza POS come opere di finitura interna.
La presenza del cestello mobile all’interno del cantiere, unitamente ai DPI per i lavori in quota “è una circostanza di fatto che non risulta accertata nella sentenza impugnata” (cit.) precludendo dunque ogni diversa ricostruzione in sede di ricorso per Cassazione. In merito alla presenza del cestello, la Cassazione sottolinea che la stessa “non si rileva decisiva” (cit.) atteso che:
- il DdL non aveva verificato la tenuta della copertura e relativi lucernari;
- il cestello a differenza della piattaforma aerea, consente di raggiungere un sito in quota ma non lo svolgimento di lavori in quota;
- per il punto precedente non si può affermare che in cantiere vi fossero tutti i dispositivi di sicurezza necessari.
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CONCLUSIONI
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