Cestello e piattaforma aerea, quali operatività possono essere abbinate all'uno e quali all'altra? Ci sono differenze che il DdL deve prevedere per far svolgere lavori in quota in condizioni di sicurezza? Analizziamo la sentenza della Cassazione n. 27401/2018 Sezione IV, come alcune volte accade la Suprema Corte in alcuni passaggi produce indicazioni che possono lasciare incertezza tra gli addetti ai lavori.
CONDANNA e RICORSO DEL DdL
Veniva condannato dalla Corte d’Appello di L’Aquila, con parziale riforma della sentenza di primo grado, l’imputato in qualità di Amministratore unico dell’Impresa XXX a seguito del decesso del proprio operaio; il DdL aveva fatto salire quest’ultimo sulla copertura per lavori di manutenzione ordinaria (pulizia gronda) di un capannone senza la preventiva previsione e predisposizione di sistemi anticaduta e senza verificare la tenuta di un lucernario. Durante i lavori avveniva lo sfondamento del lucernario e la caduta mortale a terra da un’altezza di 10 mt.
Il DdL proponeva ricorso in Cassazione evidenziando come fosse avvenuta una “omessa valutazione di controprove dichiarate decisive nel corso dell’istruttoria dibattimentale” (cit) e che, a differenza di quanto affermato in sentenza, sul luogo del decesso era presente come piattaforma aerea un cestello mobile a disposizione del lavoratore che non lo aveva utilizzato, così come i dispositivi di protezione individuale DPI.
L’operaio aveva deciso autonomamente di accedere alla copertura in modo incongruo rispetto agli apprestamenti che il DdL aveva messo a disposizione ai fini della mitigazione del rischio.
DIRITTO – LE DIFFERENZE TRA CESTELLO E PIATTAFORMA AEREA
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