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Quando si palesa la figura del Responsabile dei Lavori di fatto nei casi in cui in cantiere operi il solo Direttore dei Lavori?. Affrontiamo la sentenza della IV Sezione di Cassazione n.  49900/2019 in cui viene analizzato il ricorso di un DL, condannato per mancati adempimenti sul tema antinfortunistico

DA DL A RESPONSABILE DEI LAVORI DI FATTO

Veniva condannato nella sua qualità di Direttore dei Lavori e responsabile di fatto ai fini antinfortunistici G.P. per aver cagionato la morte di un lavoratore sepolto dal terreno franato da un fronte di scavo, da cui il lavoratore era disceso per effettuare delle lavorazioni ai piedi dello stesso.

La Corte di Appello, confermando la sentenza di primo grado, indicava tra le responsabilità del DL:

  • omessa nomina del CS considerata la presenza di due imprese nel cantiere;
  • omessa verifica dell’idoneità tecnico professionale;
  • mancata consegna e verifica dei POS delle imprese esecutrici;
  • mancata previsione delle opere provvisionali di sicurezza necessarie per agire in sicurezza ai piedi dello scavo;
  • omessa vigilanza durante l’esecuzione dei lavori e mancata sospensione degli stessi nonostante le palesi irregolarità.

RICORSO DEL RESPONSABILE DI FATTO AI FINI ANTINFORTUNISTICI

Il Direttore dei lavori ricorre in Cassazione con le seguenti motivazioni:

  1. Palese illogicità della motivazione in sentenza in merito alla sua consapevolezza rispetto al numero di imprese in cantiere, carenza di opere provvisionali per lo scavo, operato dei lavoratori;
  2. Il direttore dei lavori non riveste il ruolo di responsabile dei lavori di fatto perché non ha ricevuto alcuna delega in materia; la mera raccomandazione ai lavoratori di prestare la dovuta attenzione non può rappresentare un’intromissione sull’organizzazione delle procedure di sicurezza e relativi apprestamenti. Casomai va sottolineato come il lavoratore abbia disatteso le indicazioni di puntellare date dal Direttore dei Lavori.
  3. L’INAIL ha presentato una memoria in cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso presentato dall’imputato.

DIRITTO

La Cassazione risponde alle motivazioni presentate dal Direttore dei Lavori-Responsabile dei lavori di fatto.

Primo motivo di ricorso

Sul tema dell’informazione in merito alla presenza di due Ditte in cantiere, il DL non può sostenere di non essere stato informato, come emerge chiaramente dalle ricostruzioni effettuate e dalle testimonianze.

Trattandosi di scavo al di sotto dei 150 cm. di profondità (almeno in alcuni punti), lo stesso doveva essere puntellato come previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 81/2008.

La vittima non ha tenuto un comportamento abnormein mancanza di specifiche istruzioni a cui attenersi per la posa della condotta all’interno dello scavo eseguito da G., nonché per la totale mancanza di un professionista in grado di assicurare il necessario coordinamento con l’attività svolta dall’altra impresa presente nel cantiere” (cit.).

Comportamento abnorme e giurisprudenza

comportamento imprudente che sia posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidate, per cui esuli da ogni prevedibilità, oppure che rientri nelle mansioni affidate ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7188 del 10/01/2018 ud. – dep. 14/02/2018, Rv. 272222 – 01)

Secondo motivo di ricorso

Relativamente all’assenza di una delega scritta sul tema antinfortunistico al Direttore dei Lavori ed alla responsabilità di quest’ultimo come Responsabile dei lavori di fatto, nulla ha ad eccepire la Cassazione sull’operato dei Giudici di merito.

il direttore dei lavori nominato dal committente, pur svolgendo normalmente una attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse di questi, risponde dell’infortunio subito dal lavoratore qualora gli venga affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti la sua concreta ingerenza nell’organizzazione del lavoro (da ultimo, in questo senso, Sez. 3 n. 19646 del 08/01/2019 ud. – dep. 08/05/2019, Rv. 275746 – 01)

Nel caso in analisi, l’aver dato raccomandazioni di cautela ai lavoratori e la compartecipazione nella decisione di coinvolgere una ulteriore Impresa per completare i lavori in tempo, rendono logica la motivazione secondo cui il Direttore dei Lavori era diventato a sua volta anche Responsabile dei Lavori di fatto.

Per tali motivi la Cassazione rigetta il ricorso del ricorrente.

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