D.Lgs. 17/2019
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In Gazzetta Ufficiale dal giorno 11 marzo 2019 il D.Lgs. 17/2019 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio il cui testo è disponibile nell’area download dell’articolo in formato pdf. Il testo del D.Lgs. 17/2019 si compone di soli due articoli che vanno a modificare i contenuti rispettivamente del:

Modifiche al Testo Unico D.Lgs. 81/2008

Con il D.Lgs. 17/2019 viene modificato il Testo Unico come segue:

art. 74 Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425.

2. Ai fini del presente decreto non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi….

Articolo 76 – Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425, e sue successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire…

Modifiche al Testo Unico D.Lgs. 475/1992

Il D.Lgs. 17/2019 apporta modifiche in primis al Titolo del Decreto in questione che passa ad essere “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio“.

Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni)

1. Le norme del presente decreto si applicano ai Dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, di seguito regolamento DPI. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.

Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI)

1. Ai sensi del presente decreto, per le norme armonizzate si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento DPI.
2. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza)

1. I DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento DPI.
2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all’articolo 15 e all’allegato III del regolamento DPI, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.

Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità)

 1. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 del regolamento DPI e redige la documentazione tecnica di cui all’allegato III del regolamento DPI anche al fine di esibirla a seguito di richiesta motivata da parte delle Autorità di vigilanza del mercato.
2. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto della dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono soggetti alle procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI.

Art. 6 (Organismi notificati)

1. Le attività di cui all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c) , e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI, sono effettuate da organismi notificati autorizzati ai sensi del
presente articolo.

2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento DPI.
3. La domanda di autorizzazione è presentata al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 27 del regolamento DPI.
4. L’autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l’accreditamento ed è rilasciata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di tariffa ai sensi dell’articolo 15.
5. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono a totale carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell’Unione.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato l’autorizzazione vigilano sull’attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la  permanenza dei requisiti di cui al comma 2 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento DPI.
7. Qualora l’organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti di cui al comma 2, l’autorizzazione è revocata con decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l’autorità di notifica procede secondo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento DPI.
8. Il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento DPI, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l’elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti specifici ai sensi del Capo V del regolamento DPI secondo la procedura di cui all’articolo 28 del regolamento DPI.
9. Gli organismi notificati mettono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un accesso telematico alla propria banca dati per l’acquisizione d’informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 7 (Validità degli attestati di certificazione CE)

1. Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi secondo quanto disposto dall’articolo 47 del regolamento DPI.

Art. 12 (Marcatura CE)

1. Il fabbricante appone sul DPI la marcatura CE secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del regolamento DPI.

Art. 12 -bis (Disposizioni per la documentazione tecnica)

1. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI)

1. Ai fini del presente decreto le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, ai sensi del capo VI del regolamento DPI.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
4. Qualora gli organi competenti per la vigilanza del mercato ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché gli organi di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concludano che un DPI non rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI, ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
5. I provvedimenti previsti dal capo VI del regolamento DPI sono adeguatamente motivati e comunicati all’interessato con l’indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a carico del fabbricante, del suo mandatario, dell’importatore, del distributore o dell’operatore economico destinatario del relativo provvedimento.

Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali)

1. Il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento DPI nonché l’importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l’arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l’arresto da sei mesi a tre anni.
2. I distributori che non rispettano gli obblighi di cui all’articolo 11 del regolamento DPI sono puniti:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro.

3. Il fabbricante di DPI che omette di espletare le procedure di cui all’articolo 19 del regolamento DPI è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro.
4. Il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE di cui all’articolo 15 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro.
5. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma 2, chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE di cui all’articolo 17 del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
6. Il fabbricante o il suo mandatario, quest’ultimo nei limiti di cui all’articolo 9 del regolamento DPI, che a richiesta dell’autorità di sorveglianza di cui all’articolo 13, comma 1, omette di esibire la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento DPI, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro.
7. Chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
8. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui al comma 5 dell’articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro.
9. Chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento DPI è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro.
10. Agli effetti delle norme penali, gli organismi che effettuano le attività previste all’articolo 19, primo paragrafo, lettere b) e c) , e di cui agli allegati V, VI, VII e VIII, del regolamento DPI, si considerano incaricati di pubblico servizio.
11. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti da tali sanzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
12. Alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 301 -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 14 -bis (Disposizioni di adeguamento)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le eventuali ulteriori disposizioni, nelle materie non riservate alla legge e già eventualmente disciplinate mediante analoghi regolamenti, necessarie al completo adattamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 e degli atti delegati e di esecuzione del medesimo regolamento europeo per i quali non sia possibile o sufficiente l’adozione di ordinari provvedimenti amministrativi.

Art. 15 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato)

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e ai sensi dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformità dei DPI di cui al capo IV del regolamento DPI, le spese per le attività di vigilanza sul mercato di cui al capo VI del regolamento DPI e sono a carico dei richiedenti le spese per le attività di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo V del regolamento DPI.
2. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le tariffe per le attività di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di
quelle relative alle attività svolte dall’Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all’articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nonché i termini, i criteri di riparto e le modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell’entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.

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