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Il tema del lavoro volontario nelle associazioni senza fini di lucro e dell’inquadramento di soggetti volontari è stato debitamente affrontato anche nell’interpello presentato dalla Federazione Italiana Cronometristi alla Commissione per gli Interpelli del Ministero del lavoro, in merito alla corretta lettura ed applicazione del D.Lgs. 81/2008 (scaricabile nel download).

Veniva richiesta la conferma dell’obbligo di redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) per i volontari ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del citato Decreto, per i soggetti di natura associazionistica affiliati a detta Federazione, risultanti essere senza dipendenti ma caratterizzate dall’utilizzo di volontari a titolo gratuito o comunque soggetti a rimborsi spese per una quota economica inferiore a 7.500,00 €.

La Commissione aveva sottolineato come il lavoratore viene definito dalla norma vigente in materia come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Inoltre si sottolineava che per i volontari richiamati:

  • Legge 266/1991;
  • servizio civile;
  • associazioni di promozione sociale (Legge 383/2000);
  • associazioni sportive dilettantistiche, direttori artistici e collaboratori di bande musicali/filo-drammatiche dilettantistiche (Legge 398/1991 – Legge 289/2002 e DPR 917/86);

si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 recante “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”:

“…a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.23 2.

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”

La mancata applicazione dei punti di cui sopra comporta:

  • Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro [Art. 60, co. 1, lett. a)];
  • Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro [Art. 60, co. 1, lett. b)].

La Commissione interpelli ha ritenuto che tale regime sia applicabile lavoro volontario nelle associazioni affiliate alla Federazione Italiana Cronometristi, ricordando altresì che nel caso in cui questi ultimi svolgano:

“prestazione nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività….e adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze…”

Da un punto di vista gestionale, il Datore di lavoro se nel caso dovrà:

  1. garantire l’idoneità dei luoghi di lavoro indipendentemente dal fatto che detti locali siano di proprietà esclusiva o in affitto;
  2. richiedere all’eventuale Proprietario terzo dei locali di lavoro tutte le informazioni e documentazioni che possano comprovare detta idoneità;
  3. eseguire la valutazione dei rischi nel caso che all’interno dell’organizzazione vi siano anche lavoratori subordinati e/o equiparati oltre ai volontari e se nel caso avere il DVR;
  4. fornire una valutazione dei rischi mirata a fornire ai volontari le informazioni richiamate sopra (nel caso che non siano presenti lavoratori equiparati/subordinati);
  5. non istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione (solo per i casi di presenza esclusiva di volontari e non di lavoratori subordinati/equiparati);
  6. provvedere alla sorveglianza sanitaria dei volontari (nei casi in cui siano equiparati ai lavoratori autonomi), la cui spesa sarà a carico di questi ultimi.

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