Un altro “strumento” normativo su cui le stazioni appaltanti devono prestare vigile attenzione è quello del subappalto qualificante.
L’istituto del subappalto “necessario” (termine quantomai improprio) o, meglio, del subappalto qualificante trae origine dall’articolo 109 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del previgente Codice dei contratti pubblici e delle successive modificazioni).
Secondo la norma, in sostanza, è consentita l’ammissione alla gara anche al concorrente che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie a qualificazione obbligatoria, purché qualificato per la categoria prevalente, con una classificazione corrispondente all’importo totale dei lavori e purché si sia impegnato, per l’esecuzione dei lavori, a subappaltare le opere scorporabili ad un’impresa in possesso della relativa qualificazione.
La ratio di questa norma, che inserisce in un mare già tempestoso il nuovo istituto del subappalto qualificante, sarebbe quella di “ampliare” la platea dei potenziali appaltatori (ottenendo, probabilmente, benefici in termini di competitività di spesa), tramite una soddisfazione “comune” circa il possesso complessivo dei requisiti richiesti e facendo, perciò, necessario ricorso ad un’altra impresa.
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F.to Redazione Tecnica