lavori in copertura
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Dopo aver richiamato nei precedenti focusPRO la parentesi legislativa che va a normare l’argomento sistemi anticaduta e linee vita nelle coperture sia a livello nazionale che locale e dopo aver trattato il tema dell’Amministratore di condominio in merito a:

  • committente;
  • corretta analisi dello stato dei luoghi;
  • corretta informazione ai condomini;

con report sul livello documentale (ETC e Fascicolo dell’Opera) e l’analisi della parte comportamentale dei condomini, andiamo ad approfondire la tematica dell’idoneità tecnico professionale dei probabili soggetti esecutori.

L’aggettivo è d’obbligo o almeno dovrebbe sempre esserlo perché come ribadito in molti approfondimenti, l’affidamento di un’opera rientrante all’interno della definizione di cantiere non esime il committente da una verifica che deve obbligatoriamente svolgersi in via preliminare alla formalizzazione dell’incarico o dell’accettazione del preventivo.

Ricordiamo che la definizione di cantiere prevede:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

E’ facile comprendere come anche il semplice intervento di un antennista per la posa in opera o la manutenzione di un sistema televisivo di ricezione in copertura sia classificabile come cantiere e quindi rientrante all’interno degli obblighi previsti dallo specifico Titolo del D.Lgs. 81/2008.

Analizziamo proprio questa tipologia di intervento e vediamo quali adempimenti deve attivare il committente (privato) al fine di poter affidare un lavoro, a prescindere dall’offerta economica presentata dal soggetto esecutore.

Partiamo con il chiarire che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità e “regolare” non è l’unico documento che il soggetto esecutore deve presentare all’attenzione del committente per poter ottenere l’affidamento dell’opera.

Per effetto del D.Lgs. 81/2008 il Committente dovrà verificare nel caso in questione la presentazione da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documen­to unico di regolarità contributiva, unitamente a:

IMPRESA

  • documento di valutazione dei rischi (di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o inter­dittivi (ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008).

LAVORATORE AUTONOMO

  • specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
  • elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
  • attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria (ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008).

La mancata verifica dell’idoneità comporta una sanzione con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione dell’ar­ticolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis.

Inoltre per quanto concerne proprio l’uso di DPI di III Categoria per lavori in quota, il soggetto esecutore dovrà dimostrare l’avvenuta formazione in merito all’utilizzo di questi ultimi dispositivi (in corso di validità).

Come già dettagliato nei precedenti approfondimenti, nel caso in cui il sistema anticaduta progettato in copertura sia stato sviluppato con uno specifico piano di emergenza per il recupero dell’infortunato da eseguirsi in loco, senza attendere l’arrivo dei Soccorsi e quindi con la necessaria presenza di n. 2 operatori, sono esclusi a priori dalla scelta i soggetti individuati come lavoratori autonomi.

Nel caso in cui la condizione iniziale (committente privato – unico soggetto esecutore) dovesse modificarsi, invitiamo il lettore alla verifica degli adempimenti previsti tramite la web app gratuita WWW.IN-SICUREZZA.eu, l’utente nel seguire il tutorial otterrà, in base alla casistica indicata, un report di sintesi comodamente sulla propria mail, in formato pdf, con l’indicazione degli adempimenti, tempistiche, sanzioni rispetto al caso selezionato, unitamente ad un breve richiamo normativo.

Ricordiamo che quanto riportato in seguito può essere definito un ambito di buona pratica, evidenziando però al lettore di prendere SEMPRE visione della normativa nazionale e se nel caso della normativa locale di riferimento per la materia.

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