Obbligo quinquennale aggiornamento Coordinatore Sicurezza
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L’obbligo di aggiornamento quinquennale di 40 ore del coordinatore sicurezza è ben evidenziato all’interno dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008:

E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

Il periodo diversifica i destini del professionista abilitato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 dai tecnici che si sono abilitati dopo la pubblicazione del Decreto; infatti per tutti gli ex 494 il limite temporale per l’aggiornamento quinquennale del coordinatore sicurezza, scatta dalla data di emanazione del D.Lgs. 81/2008, mentre gli altri professionisti abilitati successivamente avranno scadenze diversificate, in base alla data di abilitazione.

https://youtu.be/YDM9VcqRHnw

Cosa accade dunque se il professionista non ottempera all’obbligo di aggiornamento quinquennale imposto dal Decreto?.

Il professionista che ha conseguito l’attestato del corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (15 maggio 2008) e che non ha effettuato, entro la data del 15 maggio 2013, l' aggiornamento quinquennale previsto dallo stesso decreto, allegato XIV ultimo comma, NON potrà da tale data ricoprire l'incarico di coordinatore per la progettazione, né quello di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fino al raggiungimento delle 40 ore previste.

Il successivo periodo di 5 anni ripartirà dalla data di avvenuto aggiornamento.

(fonte: Regione Toscana - Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria Quesito 06.03.2013)

Il coordinatore sicurezza non perde quindi l’abilitazione ma è sospesa la sua capacità di esercitare fino a quando non avrà provveduto all’aggiornamento richiesto; la nuova data di inizio del quinquennio per il successivo aggiornamento partirà dunque dal giorno seguente all’espletamento dell’ultima ora richiesta.

Obbligo quinquennale aggiornamento Coordinatore

INTERPELLO 17/2013

Il mantenimento dell’abilitazione come coordinatore sicurezza, a prescindere dalla scadenza dell’aggiornamento è evidenziato anche dall’interpello 17/2013 presentato al Ministero del Lavoro:

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall’art. 98, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

 

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