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I presupposti giuridici perché venga a configurarsi la legittimità del distacco sono essenzialmente tre (e devono essere tutti “soddisfatti”):

Il primo è l’esistenza di due soggetti giuridici distinti, un datore di lavoro (che mette a disposizione un dipendente) e un altro soggetto (che beneficia di tale messa a disposizione).

Il secondo presupposto, che secondo la giurisprudenza è fondamentale (cioè in grado di segnare il confine tra liceità del distacco e l’illiceità della somministrazione di manodopera) è l’interesse del datore di lavoro distaccante.

https://youtu.be/R_7klYkL_WU

Purtroppo, circa la natura degli “interessi”, la norma non specifica nulla ma, fortunatamente, viene in soccorso la giurisprudenza, secondo cui l’interesse deve essere lecito (Cassazione 10.6.1999, n. 5721), coincidere con il soddisfacimento diretto o indiretto di concrete esigenze inerenti all'impresa distaccante (Cassazione 15.5.2012, n. 7517), perdurare per tutta la durata del distacco (Cassazione 3.6.2000, n. 7450).

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