Ponteggi a piani autosollevati
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Con la Circolare 39/1980 (Ministero del Lavoro), su conforme parere della Commissione consultiva permanente, i ponteggi a piani autosollevati (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all’art. 30 del DPR 164/1956. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo III del DLgs 81/08.

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Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30/2006 nella quale si legge:

Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell’avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006

D’altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.Lgs. 81/2008 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi e non ai ponteggi a piani autosollevati.

 

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