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Analizziamo la sentenza n. 9825/2021 Sez. IV dove la Cassazione affronta il tema del confine tra la volontaria esposizione al rischio del committente e la mancata vigilanza del DdL relativamente ad un infortunio mortale occorso per seppellimento all'interno di uno scavo.

IL FATTO

Veniva condannato dalla Corte di Appello di Cagliari il DdL per il reato di cui all'art. 589 C.C.P. per colpa a seguito della violazione dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 81/2008; nella sua qualità di titolare dell'Impresa incaricata dei lavori di scavo e posa tubazioni nella proprietà di S.L. cagionava la morte di quest'ultimo che rimaneva sepolto all'interno di uno scavo. 

Ricorre in Cassazione il DdL sottolineando come la Corte d'Appello aveva omesso di considerare il primo motivo di ricorso relativo alla volontaria esposizione al rischio del committente che, nonostante gli avvisi dell'imputato (che si stava allontanando dal cantiere), si era calato dentro lo scavo, rimuovendo una protezione in legno

I secondo motivo del ricorso sottolinea come la Corte d'Appello abbia erroneamente individuato come causa principale dell'infortunio, l'assenza di recinzione e segnaletica di avviso sulla pericolosità dei luoghi. Questi però non avrebbero impedito al committente di calarsi ugualmente nello scavo, considerata la manomissione della tavola sopra indicata, ponendosi autonomamente in una volontaria esposizione al rischio. 

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Il giudice d'appello tralascia altresì l'argomentazione in merito ad uno dei punti del ricorso relativo alla mancanza di una relazione geologica preliminare ai lavori, che doveva essere prevista dal CSE, azione non prevista dall'art. 119 Pozzi, scavi e cunicoli per il DdL nel caso di nomina del professionista responsabile del Coordinamento Sicurezza del cantiere. 

La Corte d'Appello si limita a sottolineare come la pericolosità del terreno era immediatamente evidente e che il DdL, esperto in ambito di scavi, non poteva non inquadrare tale rischio. 

C'è inoltre un travisamento relativo all'altezza dello scavo che la Corte d'Appello inquadra oltre i 150 cm. ipotizzando che un uomo travolto da una frana rimanga in posizione eretta. Dunque non è possibile affermare che lo scavo fosse ad una quota maggiore di cm. 150 che, per obbligo normativo, comporterebbe una serie di opere provvisionali a protezione. 

Per ultimo il DdL sottolinea come il D.Lgs. 81/2008 sia rivolto ai lavoratori e non al committente e visitatori del cantiere, e non è possibile dunque estenderla a questi soggetti.  

https://youtu.be/FYwi8fXBfr4

DIRITTO 

La Cassazione riprende il contenuto dell'art. 119 del D.Lgs. 81/2008: 

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