Con sentenza n. 39058/2016 la Cassazione Penale (Sez. 4) ha evidenziato l’obbligo di vigilanza da parte del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria anche per lavoratore autonomo operante in cantiere.
IL FATTO
In dettaglio, durante i lavori di muratura e posa di una trave in legno all’interno di un edificio privato occorreva un infortunio ad un lavoratore autonomo che precipitava per circa 6 metri provocandosi gravi lesioni; il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria veniva condannato sia in primo grado che in Corte d’Appello per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche in danno del lavoratore autonomo.
RICORDO DEL DdL
Il Datore di Lavoro ha motivato il ricorso alla Cassazione per:
- il lavoratore autonomo aveva utilizzato la passerella e quindi il parapetto, che poi cedendo ha generato l’infortunio, in modo autonomo;
- la passerella aveva il compito esclusivo di parasassi.
L’aggravante evidenziata nella sentenza di primo grado e della Corte d’Appello è la mancata vigilanza sulla regolare applicazione di quanto indicato nel PSC redatto dal Coordinatore per la Sicurezza che non prevedeva tale passerella, dimostrando così l’autonomo intervento decisionale e organizzativo del Datore di Lavoro in merito al cantiere, senza preventivo interpello del Coordinatore Sicurezza avvalorato altresì dal fatto constatato che oltre ad essere assente nel PSC la passerella era assente anche nel POS dell’Impresa Affidataria.
DIRITTO
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