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Il visite in cantiere del coordinatore sicurezza, il principio di alta vigilanza abbinato ad una corretta cadenza temporale per il controllo del cantiere, unita ad un controllo documentale; questo l’oggetto della sentenza Cassazione 43853/2017 (Sez. IV).

visite in cantiere - IL FATTO

All’interno di un appalto pubblico, durante le fasi di rimozione di una recinzione di confine tra un campo sportivo e l’adiacente area oggetto di lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico, avveniva l’infortunio di un lavoratore assunto come apprendista che era stato incaricato dal Datore di Lavoro di rimuovere la recinzione esistente.

L’infortunato procedeva alla lavorazione con l’utilizzo di una scala mono-tronco risultata non a norma e posizionando la stessa in modo precario subiva la caduta con relativo trauma cranico. La Corte d'Appello di Genova assolveva il coordinatore sicurezza a cui era contestata la mancanza di controlli nel cantiere.

Il ricorso presentato dalla parte civile si basa sulla contestazione relativa alla Corte d’Appello che, basandosi sulla testimonianza di un collaboratore del professionista incaricato quale coordinatore sicurezza, aveva assolto l’imputato.

Il testimone aveva sostenuto come il professionista avesse svolto visite in cantiere in cantiere a cadenza settimanale, contrariamente a quanto sostenuto da altro lavoratore che dichiarava di “non avere mai visto l'imputato sul cantiere” (cit.).

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