L’intero panorama degli obblighi in capo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è contenuto, quasi completamente, all’interno dell’art. 92, d.lgs. 81/2008. Questo dettato di legge, fatti salvi i precetti del Titolo I, rappresenta una delle disposizioni più onerose del Testo Unico per la Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.
Una attenta lettura di questo articolo può farci capire la portata della missione prevenzionistica che viene affidata al Coordinatore ed i presupposti di autorevolezza (ma anche di autorità) che gli vengono (richiesti) riconosciuti dal legislatore, al fine di consentirgli il pieno compimento degli obblighi e delle responsabilità, giuste eredi dalle direttive europee.
Nel seguito, si proporrà un attento esame dell’art. 92, osservandone sia gli obblighi precettivi che le criticità pratiche nella sua applicazione quotidiana. Intanto, appare utile riportare il dettato normativo così come indicato dal Legislatore:
Verifiche in cantiere del Coordinatore – Art. 92
c.1 “durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori”:
a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d. verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
c2. Nei casi di cui all’articolo 90, comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
Verifiche in cantiere del Coordinatore – Comma 1, Lettera A)
verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
Il CSE, in sostanza, dovrà verificare il regolare funzionamento del progetto sicurezza appurando, cioè, che quanto riportato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (redatto in fase progettuale o già oggetto di eventuali aggiornamenti), in termini di valutazione ed abbattimento del rischio “interferenziale”, venga puntualmente rispettato dalle imprese, onde evitare che anche la più piccola deviazione da quanto contenuto nel documento possa poi portare, per una sorta di effetto domino, ad un distacco irreversibile tra l’evoluzione fisica del cantiere e le misure prevenzionistiche programmate a tutela dei lavoratori.
Il legislatore naturalmente rimanda la scelta degli strumenti più opportuni e delle azioni da adottare per l’ottenimento dei risultati desiderati (opportune azioni di coordinamento e controllo) alla professionalità ed alle capacità del coordinatore che, perciò, sarà libero di scegliere tali azioni (sopralluoghi, riunioni periodiche, check list di controllo, etc.), seguendo, ancora una volta, la logica del c.d. “Ciclo di Deming”.
Il precetto rispecchia pienamente il concetto di vigilanza “alta” cui si è fatto cenno in precedenza.
Verifiche in cantiere del Coordinatore – CRITICITA’ ed ERRORI
Di seguito quelle che sono le principali criticità e gli errori da evitare:
Coordinatori raramente presenti in cantiere o comunque visti come “fantasmi”
Se la c.d. vigilanza alta non prevede una presenza costante del CSE in cantiere, dall’altra parte non è nemmeno ammissibile una sua “assidua” assenza in quanto contrasterebbe con il concetto di verifica di regolare funzionalità del progetto sicurezza.
Va puntualizzato, inoltre, che il CSE, ad ogni sopralluogo in cantiere, deve lasciare una sensibile traccia della sua presenza, interloquendo con tutti i soggetti presenti e verbalizzando la situazione in essere (anche se questa dovesse essere positivamente sotto controllo).
Promiscuità con il ruolo di Direzione Lavori
Non esiste alcun veto normativo che non consenta al CSE di occupare il ruolo di DL ed anzi rappresenta una delle più tipiche situazioni, specie nei cantieri di entità piccola e media.
In questo caso, però, il problema è rappresentato dalla capacità del professionista di saper scindere le attività (talvolta persino antitetiche) dei due diversi ruoli, sforzandosi di dare prevalenza al ruolo prevenzionistico del Coordinatore. Molte “interviste” ai tecnici e parecchi elementi di fatto, purtroppo, ci dicono l’esatto opposto.
Visite programmate e poco incisive
In linea di principio, il CSE non deve dare appuntamenti in cantiere. La sua presenza deve essere, per le imprese, estemporanea e improvvisa, cosicché gli sia consentito di esaminare il progetto sicurezza in maniera asettica e senza che venga alterato da eventuali comportamenti “ad hoc”. Appare evidente che la duplicità di ruoli, descritta al punto precedente, non agevola “l’effetto sorpresa”.
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