Sul tema verifica idoneità tecnico professionale proponiamo ai nostri utenti in abbonamento l’estratto dell’Ing. Danilo De Filippo dalla Raccolta GUIDA PRATICO-GIURIDICA PER IL CSE parte 2:
La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi è un onere che non spetta al Coordinatore ma, purtroppo, può comportare responsabilità, anche se talvolta indirette, anche a questa figura professionale. Nel seguito della trattazione di questo intervento, cercheremo di capire quanto possa essere utile una eventuale “ingerenza” del CSE (o del CSP) in questo controllo.
L'onere di verifica dell'idoneità di un'impresa, posto a carico del datore di lavoro committente o del committente dell’opera per la casistica che ci riguarda, vale nei confronti di tutte le imprese (anche individuali senza dipendenti alias lavoratori autonomi), incluse le subappaltatrici, in quanto per la norma non è rilevante la mera gerarchia del rapporto contrattuale.
Ai sensi dell’art. 1656 del codice civile, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o lavoratori autonomi possono operare all’interno di un ambiente di lavoro e, dunque, all’interno di un cantiere, solo se hanno ottenuto esplicito incarico o diretta autorizzazione dal committente.
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F.to Redazione Tecnica