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Analizziamo la sentenza n. 9293/2018 della Sezione IV della Corte di Cassazione; la suprema Corte si esprime sul ricorso di un CSE condannato per non aver verificato l’idoneità del POS. Ricorre in Cassazione il CSE rispetto alla sentenza della Corte d’Appello che parzialmente riformava quella del Tribunale di Torino con una pena in relazione al reato di omicidio colposo ascritto, nella misura di mesi quattro di reclusione.

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Verifica idoneità POS - Ricorso del CSE

Il CSE ricorre evidenziando come “una più accurata attività di verifica e di coordinamento del POS della ditta datrice di lavoro del dipendente infortunato, non sarebbe stata in grado di prevenire il tragico evento” (cit.) nella considerazione che al dipendente infortunato non era stata data opportuna formazione ed informazione visto che lo stesso non era da annoverarsi tra le maestranze della Ditta.

Questo motivo viene ritenuto dalla Cassazione assolutamente infondato, generico e privo di critica verso l’operato della Corte d’Appello che aveva prodotto motivazioni logiche e non contraddittorie; inoltre sempre la Corte d’Appello aveva correttamente inquadrato gli obblighi inerenti il ruolo di CSE tra i cui adempimenti è prevista:

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