Se il montaggio/smontaggio della tribuna prefabbricata, costruita da un unico fabbricante e con altezza massima di m. 5,00, effettuato temporaneamente per una commemorazione all'interno di un luogo di lavoro, possa rientrare nelle casistiche di esclusione previste dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (Decreto Palchi) “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”., con particolare riguardo al Capo I , art. 1 co. 3 d):
“3. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 fatte salve le altre disposizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008, non operano per le attività:
- (Omissis);
- (Omissis);
- (Omissis);
- di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.;
che NON essendo considerati “cantieri temporanei o mobili”, ai sensi delle norme sopra citate, sono esclusi dall’obbligo della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)?.
RISPOSTA
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