Un quesito sottoposto alla Regione Piemonte ci aiuta a chiarire il principio della trasmissione delle deleghe tra DdL, Direttore di Cantiere e Preposto.
Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l’art. 16) le attività, tra cui i compiti dell’art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa aiutare dal Preposto per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il preposto nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei Preposti sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?.
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trasmissione delle deleghe - RISPOSTA
Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16.
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