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Come progettare correttamente un lavoro in quota negli edifici danneggiati da sisma?. In caso di evento sismico di particolare rilievo come avvenuto purtroppo nelle località laziali/marchigiane di Amtrice ed Aquata del Tronto, superate le fasi del primo soccorso si attivano le verifiche agli immobili colpiti dal terremoto.

Queste verifiche avvengono tramite Tecnici (Pubblici e Privati) che nel corso degli anni hanno ottenuto abilitazione ad operare con il Protocollo AeDES e che operano con procedure definite alla verifica “visiva/speditiva” degli immobili colpiti dal terremoto, solitamente seguendo un ordine di servizio giornaliero che viene indicato dal COC.

https://www.safetyfactory.it/2022/10/safety-factory-challenge-al-via-la-prima-edizione-del-concorso-nazionale-sul-tema-hse-e-hr/

Proponiamo di seguito quanto analizzato e tradotto in procedure dalla Regione Emilia Romagna a seguito dell’ultimo terremoto che ha colpito nel 2012 il centro/nord Italia, relativamente a:

MISURE DI SICUREZZA AMMESSE NEI LAVORI IN QUOTA SU COPERTURE E PARETI DI EDIFICI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI

Le indicazioni contenute nel presente capitolo sono relative ai lavori in quota da realizzare su edifici, sia civili che industriali, che, a seguito degli eventi sismici, hanno riportato danni importanti (rif. Valutazione del danno eseguita con scheda Aedes o da progettisti strutturali – ndr.) con conseguenti significative riduzioni di resistenza e di rigidezza, per la riparazione dei quali non sono applicabili le procedure ordinarie di lavoro. I lavori sulle coperture di detti edifici pongono infatti problematiche di sicurezza specifiche ed aggiuntive rispetto ai tradizionali lavori in quota sui tetti in ragione delle seguenti caratteristiche:

  • Non pedonabilità della copertura.
  • Assenza, a priori, di punti di ancoraggio dei DPI anticaduta e impossibilità di predisposizione di misure di ripartizione dei carichi integrativi.
  • Precarietà delle strutture portanti di sostegno della copertura e delle pareti dell’edificio.
  • Rischio che il transito degli addetti ed i lavori stessi siano causa di crolli.
  • Carattere di urgenza delle lavorazioni da effettuare.

Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività (messa in sicurezza dei suddetti edifici e/o “demolizione controllata”) si forniscono le seguenti indicazioni di sicurezza che devono quindi garantire due principi:

  • gli addetti ai lavori devono operare con apprestamenti ed attrezzature indipendenti e separate dalla copertura;
  • devono essere assicurate adeguate distanze di rispetto dalle parti pericolanti dell’edificio.

Lavoro in quota negli edifici danneggiati  - PRIORITA' ALLE PLE

A fronte di questa situazione si impone una accurata valutazione mirata ad individuare i rischi e le misure e modalità di esecuzione in sicurezza dei lavori. La scelta delle misure deve prioritariamente essere ricompresa fra quelle tradizionalmente previste per i lavori in quota e conseguentemente, stante i vincoli del rispetto dei principi di cui sopra, non potendosi far ricorso a opere provvisionali e a sistemi anticaduta fissati agli edifici i lavori devono essere eseguiti con l’ausilio di PLE (piattaforme di lavoro elevabili) e operando dall’interno piattaforme.

Nell’area download dell’articolo è disponibile in formato pdf lo schema riassuntivo

https://www.safetyfactory.it/2022/11/n-come-notifica-preliminare-abbecedario-del-cs/

Quando non è possibile far ricorso alle PLE , poiché quanto descritto rientra nei casi per i quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera circolare del 10 febbraio 2012 ritiene sussistere la condizione di eccezionalità e quindi, ai sensi del punto 3.1.4 dell’Allegato VI del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (lettera circolare Ministero Lavoro del 10- 02-2011), nella scelta delle misure, si accetta l’uso di apparecchi di sollevamento cose, corredate da appositi cestelli, per il sollevamento degli addetti e l’esecuzione dei lavori in oggetto a condizione che vengano rispettate le “Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine” emanate dalla Commissione Consultiva Permanente per la sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico è ammesso l’impiego di cestelli appositi vincolati ai ganci di gru per il sollevamento degli addetti e l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle regole di cui al documento della Commissione Consultiva Permanente sopra richiamato, cui si rimanda come integrazione del presente documento. Inoltre, quando i lavori per loro natura non sono tecnicamente eseguibili dall’interno delle piattaforme e cestelli e si rende indispensabile che gli addetti operino a livello della copertura e non esistano misure alternative tecnicamente praticabili, si ammette l’adozione della seguente modalità di lavoro:

  • l’operatore, imbracato, si ancora al gancio della gru attraverso un sistema di arresto caduta conforme alla UNI EN 360 (avvolgitori) ed operante in modo da trattenere l’addetto;
  • deve essere predisposto un modo sicuro di accesso in quota dell’addetto;
  • prima di sbarcare sulla copertura l’addetto deve assicurarsi alla gru.

Lavoro in quota negli edifici danneggiati  - CONDIZIONI DI SICUREZZA

 

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