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Approfondiamo le varie tipologie di infortuni e la relativa definizione.

INFORTUNIO SUL LAVORO

DPR 1124 del 30/06/1965 “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: art 2 “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”. A livello europeo, sono state intraprese delle azioni di armonizzazione dei criteri e dei metodi da applicare per la registrazione dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. I lavori del progetto relativo all'armonizzazione delle statistiche europee degli infortuni sul lavoro (ESAW) hanno avuto inizio nel 1990 e sono coordinati dall’Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT). L'obiettivo perseguito è la omogeneizzazione dei dati sugli infortuni sul lavoro, in modo da creare, attraverso diverse fasi, uno strumento che consenta di valutare meglio gli effetti dell'applicazione delle misure adottate al fine di promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro e di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Poiché a livello europeo esistono registrazioni riguardanti infortuni che comportano inabilità temporanea a partire da una soglia di un giorno e fino a tre giorni, è stato scelto di uniformare la definizione europea, per rendere confrontabili le statistiche nazionali, utilizzando il criterio dell’astensione del lavoro superiore a tre giorni. I dati contenuti nel CD dei Nuovi Flussi sono conformi a queste indicazioni.

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INFORTUNI DENUNCIATI

Rappresentano il totale degli infortuni notificati all’Istituto Assicuratore. La denuncia degli infortuni è obbligatoria soltanto per i casi individuati dall’art. 2 del sopra citato T.U.; tuttavia, vengono notificati all’Istituto anche infortuni che non rientrano in questa definizione (ad esempio, durata della inabilità temporanea inferiore a 4 giorni). L’archivio infortuni denunciati contiene tutti gli eventi notificati all’INAIL a prescindere dal fatto che l’infortunio corrisponda alla definizione data dall’art. 2 del T.U.; ovviamente non è possibile conoscere il numero di infortuni inferiori a 4 giorni che NON vengono notificati in quanto la denuncia in questione non è obbligatoria. Altra possibile causa di sottostima del numero di infortuni è rappresentata dal lavoro irregolare o dalla mancata notifica di infortuni per i quali la denuncia è, invece, obbligatoria.

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INFORTUNI DEFINITI

Sono infortuni definiti quelli per i quali si è concluso l’iter sanitario e amministrativo da parte dell’Istituto Assicuratore; ad ogni caso viene attribuito un codice che rappresenta il tipo di definizione attribuito per ciascuna conseguenza. La definizione può essere positiva in presenza di inabilità Temporanea, Permanente, Morte con superstiti e Morte senza superstiti, Regolari senza indennizzo oppure negativa quando il caso viene respinto come infortunio sul lavoro. Tutti gli infortuni denunciati vengono definiti anche se, in alcuni casi, con tempi che possono giungere fino ad alcuni anni. Una delle cause del ritardo nella definizione è costituita dalla necessità di attendere la stabilizzazione dei postumi o la cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta; sono i casi più “gravi” che hanno una definizione più ritardata rispetto all’epoca dell’evento. Dopo che è trascorso un tempo congruo, tutti gli infortuni denunciati sono definiti (in pratica il numero di infortuni denunciati coincide con il numero di infortuni definiti per anno di evento) anche se non tutti gli infortuni sono “riconosciuti” dall’Istituto. Per assicurare un buon compromesso tra la necessità di disporre di dati confrontabili in tempi non eccessivamente lunghi e la necessità di avere dati il più possibile completi, il gruppo di lavoro nazionale ha scelto di considerare stabilizzati i dati dopo che sono trascorsi due anni dall’anno di evento; eventuali definizioni successive non vengono più diffuse nell’ambito dei nuovi flussi (compresi eventuali casi riaperti per aggravamento verificatosi dopo la definizione). Oggi dunque i dati (eccettuato l’anno 2000 che è stato riportato dall’elaborazione dello scorso anno) vengono osservati alla data del 31 dicembre 2003 e quindi non sono confrontabili con altre pubblicazioni edite dall’INAIL che osservano il fenomeno infortunistico oltre tale data.

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INFORTUNI CON “DEFINIZIONE POSITIVA” O “RICONOSCIUTI”

Sono gli infortuni che corrispondono alla definizione prevista dall’art. 2 del T.U. sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario che quello amministrativo. Rientrano negli infortuni riconosciuti le seguenti tipologie di definizione (TE=temporanea, PE=permanente, MS=mortale senza superstiti, MC=mortale con superstiti, RS=regolare senza indennizzo).

Gli infortuni riconosciuti sono il dato più importante da considerare in quanto sono quelli che rientrano a pieno titolo nella definizione di infortunio sul lavoro. I record corrispondenti a questi infortuni sono quelli più completi dal punto di vista delle informazioni registrate (ad esempio, sono quelli che hanno una descrizione abbastanza esaustiva sulle conseguenze dell’evento).

INFORTUNI INDENNIZZATI

 

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