Occorre rilevare, sin da subito, che il Codice civile non contiene una definizione di “subappalto”. All’art. 1655 sappiamo che viene definito l’appalto come “contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.” All’art.1656 viene “nominato” il subappalto ma si dice “semplicemente” che “l’appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Sappiamo come questa regola sia abbastanza ovvia per i pubblici appalti anche se poi viene soventemente aggirata.
https://www.safetyfactory.it/2022/10/l-come-lavoratore-autonomo-abbecedario-del-cs/
Il subappalto deve essere sempre autorizzato dal committente
Ciò che ci interessa ribadire adesso è che, fatte salve le “responsabilità solidali” del committente e le indicazioni del Codice degli appalti, il subappalto, in sé, costituisce un subcontratto distinto dal contratto principale attraverso il quale l'appaltatore diventa, a sua volta, committente[1].
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