Analizziamo la sentenza della Cassazione inerente il Sub-appalto e obblighi appaltatore; dalla verifica dell’ITP (idoneità tecnico professionale) al controllo del cantiere; come viene inquadrata l’impresa appaltante e quali compiti deve adempiere?.
IL FATTO – mancata verifica ITP e procedure
Era stato condannato dal Tribunale di Firenze l’Amministratore Delegato della Società XXX per il reato di cui all’art. 590 comma 3 (lesioni personali colpose) in quanto lo stesso non aveva verificato in via preliminare al subappalto affidato ad altra impresa, l’idoneità tecnico professionale (ITP) e tollerando “operazioni gravemente imprudenti ed imperite” (cit.). Il tutto con particolare riferimento ai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
- Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Art. 36 - Informazione ai lavoratori
- Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
La condanna era stata confermata anche in Corte d’Appello; la condotta del committente-datore di lavoro si ripercuoteva su uno degli operai dell’impresa in subappalto si infortunava ad un arto durante operazioni di taglio di una mattonella. Anche la Società del Amministratore Delegato veniva chiamata a rispondere di illecito amministrativo perché non dotata di procedure su verifica e scelta dei sub-appaltatori ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
https://www.cantierepro.com/shop/newspro-manuale-impresa-affidataria-in-cantiere-verifica-idoneita-tecnico-professionale-itp
IL FATTO – ricorso del committente-datore di lavoro
L’Amministratore Delegato ricorre in Cassazione con le seguenti motivazioni tecniche:
L’obbligo dell’impresa affidataria era solo quello di coordinare e coordinarsi con l’unica Ditta presente in regime di subappalto; il richiamato art. 26 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che la responsabilità dell’appaltatpre sia connessa ad infortuni originati dal mancato coordinamento con le imprese, mentre l’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 individua nel datore di lavoro l’obbligo di fornire adeguata informazione/formazione ai propri dipendenti e non a quelli di altra Impresa. Gli operai dell’impresa in subappalto avevano in dotazione anche una sega a banco con cui avrebbero potuto svolgere la medesima operazione in condizioni di sicurezza, rendendo così nulla la situazione di pericolo immediatamente percepibile.
https://youtu.be/Zrzcak9YCJA
DIRITTO – analisi della Cassazione
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