Analizziamo la sentenza della Cassazione inerente il Sub-appalto e obblighi appaltatore; dalla verifica dell’ITP (idoneità tecnico professionale) al controllo del cantiere; come viene inquadrata l’impresa appaltante e quali compiti deve adempiere?.
IL FATTO – mancata verifica ITP e procedure
Era stato condannato dal Tribunale di Firenze l’Amministratore Delegato della Società XXX per il reato di cui all’art. 590 comma 3 (lesioni personali colpose) in quanto lo stesso non aveva verificato in via preliminare al subappalto affidato ad altra impresa, l’idoneità tecnico professionale (ITP) e tollerando “operazioni gravemente imprudenti ed imperite” (cit.). Il tutto con particolare riferimento ai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:
- Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Art. 36 - Informazione ai lavoratori
- Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
La condanna era stata confermata anche in Corte d’Appello; la condotta del committente-datore di lavoro si ripercuoteva su uno degli operai dell’impresa in subappalto si infortunava ad un arto durante operazioni di taglio di una mattonella. Anche la Società del Amministratore Delegato veniva chiamata a rispondere di illecito amministrativo perché non dotata di procedure su verifica e scelta dei sub-appaltatori ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
IL FATTO – ricorso del committente-datore di lavoro
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