La sorveglianza sanitaria distacco lavoratori rappresenta anche un onere economico; nel caso di distacco di lavoratori, su quale soggetto grava questa spesa?. La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro di aiuta a fare chiarezza.
Il distacco del lavoratore, disciplinato dall’art. 30 del D.Lgs. 276/03 e dal C.C.N.L. applicatoè il fenomeno che si verifica quando il datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse legato alla gestione dell’impresa, mette temporaneamente uno più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il DdL rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore.
Cosa accade però in ambito di sorveglianza sanitaria nel caso di distacco dei lavoratori da una società capogruppo a società controllate?.
Con riferimento all’art. 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.Lgs. 81/2008 Unitalia presenta interpello in merito al quesito sopra riportato; in particolare chiede di sapere:
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F.to Redazione Tecnica