La Regione Lombardia approfondisce il tema della sorveglianza sanitaria asfaltisti. L’art. 25 comma 1 lettera a) del D. Lgs 81/2008 sottolinea l’obbligo di una collaborazione attiva del medico competente nel processo di valutazione dei rischi in azienda. Il medesimo comma, alla lettera b), richiama la necessità che i protocolli di sorveglianza sanitaria vengano definiti in funzione dei rischi specifici tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. La definizione di un protocollo sanitario, specifico per ciascuna azienda, può essere quindi considerato un momento conclusivo dell’attività di valutazione dei rischi nella quale il medico competente è in grado di apportare un determinante contributo professionale.
Proprio per questo motivo, rispetto alla legislazione previgente, al medico competente viene consentita un’ampia possibilità di modulazione della sorveglianza sanitaria in relazione alla peculiarità di ogni singola azienda. Tale impronta legislativa è pertanto incompatibile con l’elaborazione di protocolli sanitari predefiniti per comparto. Si ritiene pertanto di richiamare esclusivamente alcune considerazioni generali.
SORVEGLIANZA SANITARIA ASFALTISTI CON VISITA MEDICA
La sorveglianza sanitaria asfaltisti transita ovviamente dalla visita medica, di norma con periodicità annuale, dovrebbe esser particolarmente mirata alla ricerca di segni e sintomi a livello degli apparati respiratorio, cutaneo e muscolo scheletrico, e cardiovascolare e mirata, oltre all’espressione del giudizio di idoneità, ad una sorveglianza epidemiologica continua della salute dei lavoratori, in particolare a livello di gruppo omogeneo. Per quanto riguarda eventuali esami strumentali, si richiama l’attenzione su:
SEI GIÀ REGISTRATO?
ENTRA CON LE TUE CREDENZIALI
SEI GIÀ REGISTRATO MA NON RICORDI LA PASSWORD?
RECUPERA PASSWORD
NON SEI REGISTRATO?
CREA IL TUO ACCOUNT
©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica