Il sollevamento di persone/lavoratori con attrezzature non sviluppate e collaudate per questo tipo di operazione e la normativa di riferimento che approfondisce le procedure affinchè si possano eseguire le operazioni in sicurezza.
Il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 all’Allegato VI “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro” indica il divieto di utilizzo di una macchina per operatività per la quale non è stata specificatamente progettata, implicando che anche il sollevamento di operatori è consentito solo con mezzi ed accessori che siano stati sviluppati e collaudati per questa operazione.
Allegato VI D.Lgs. 81/2008
Il punto 3.1.4 del richiamato Allegato VI D.Lgs. 81/2008 prevede l’utilizzo eccezionale per il sollevamento di persone di mezzi non progettati per tale operazione:
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo
Circolare 3326/2011
Fino all’emanazione della Circolare 3326/2011 da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (disponibile nell’area download dell’articolo), non veniva data descrizione approfondita del concetto di “titolo eccezionale”; la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha indicato come condizione eccezionale:
- operare in situazioni di emergenza;
- attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- effettuazione di determinale operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.
PROCEDURE
Viste le specificità richiamate, le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine devono contemplare:
- analisi dei rischi preliminare;
- scelta dell’attrezzatura in base alle considerazioni emerse al punto 1;
- requisiti delle attrezzature accessorie;
- operatività;
- criteri di sorveglianza e controllo.
E’ evidente come nelle condizioni eccezionali richiamate sopra (situazioni di emergenza, pericolo/salvataggio queste valutazioni debbano essere eseguite in un lasso temporale particolarmente limitato.
A tale riguardo si segnalano quindi le procedure sviluppate dalla ASL Monza Brianza proprio sull’utilizzo di carrelli elevatori e gru in condizioni eccezionali per sollevamento di persone (il documento è disponibile nell’area download dell’articolo).
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