software per PSC
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Il percorso che porta un Coordinatore alla maturità professionale non può che transitare da una fase di emancipazione dai software usati per la redazione di PSC, POS e Fascicolo dell’Opera; questo passaggio è bene che sia programmato in modo tale da evitare ripercussioni sulla vita del Professionista. La riflessione che segue non vuole essere un inno contro i software in generale, ma vuole incoraggiare i colleghi a procedere con consapevolezza verso una completa autonomia sulla materia, dove il software viene visto non più come ancora di salvezza ma come ausilio alla crescita professionale.

Tra modelli semplificati e software per PSC

Il distacco non può (non deve) essere drastico, similmente all’inizio dell’attività professionale di coordinatore che spesso inizia con piccoli cantieri per poi proseguire verso opere di ben altra entità.

Affidarsi ad una check-list preimpostata o procedere direttamente allo sviluppo di un documento, creando una linea autonoma di analisi e collegamenti interni a quest’ultimo? Per i Professionisti Coordinatori della Sicurezza in cantiere che hanno conseguito l’abilitazione al ruolo in un periodo non troppo recente, l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale 09 settembre 2014 ha materializzato ufficialmente ciò che per anni è sempre stato indicato durante la formazione iniziale e gli aggiornamenti periodici quinquennali, in merito ad evitare una certa corposità e ridondanza all’interno dei documenti quali: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo dell’Opera (FO).

Indicazioni che hanno sempre generato un confronto serrato tra le diverse anime degli incontri vendendo la contrapposizione tra formatori e Organi ispettivi da un lato ed i Professionisti dall’altro.

RIDURRE “LA CARTA”

In senso assoluto il consiglio di redigere documenti dotati di maggior flessibilità, snellezza e quindi intuitività anche per soggetti “meno” formati, non è mai stato contestato direttamente dai Professionisti che però avevano (ed hanno) ben presente che spesso quei due unici documenti sono la testimonianza di un (presunto) corretto operato di fronte ad un Giudice in caso di imprevisti.

Oltre ai normali obiettivi ed obblighi legislativi, questo rende il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Fascicolo dell’Opera (FO) un ombrello al di sotto del quale il Coordinatore della Sicurezza si pone, rispetto ad una spada di Damocle rappresentata anche da una giurisprudenza in materia non sempre lineare.

Proprio per questi motivi, l’applicazione del principio popolare nel più ci sta il meno ha spesso prevalso rispetto ad altre ragioni di tipo pratico ed utilitaristico, generando documenti cartacei similari a numeri di enciclopedia e ibridi rispetto allo scopo ultimo previsto dalla normativa; un esempio su tutti i PSC che rischiano di andare ben al di là del confine con i POS.

Non si è trattato solo di uno scontro tra diverse correnti di pensiero perché i Professionisti che praticano il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in cantiere, mi permetto di dire, con opportuno senso del dovere, anche grazie alla loro esperienza sanno perfettamente che, oltre ai contenuti indicati durante il corso di abilitazione e successiva formazione in materia, un ruolo di primo piano nella predisposizione dei documenti è strettamente legato all’esperienza nei cantieri.

Solo con un’opportuna esperienza si è effettivamente in grado di immaginare un cantiere, il suo allestimento, le fasi di lavoro correlate e quindi ipotizzarne i rischi e verificare le interferenze interne ed esterne che possono esporre gli addetti ai lavori a eventuali infortuni.

D.I. 09 settembre 2014

Con l’emanazione del Decreto Interministeriale 09 settembre 2014 il Legislatore ha inteso fornire dei modelli di riferimento semplificati, in modo da consentire ai professionisti di poter predisporre un solido edificio partendo da univoche fondamenta. Questo si è reso necessario anche perché nonostante i rischi indiretti legati alla giurisprudenza in materia, molti sono stati in questi anni i Coordinatori per la Sicurezza in cantiere che si sono adoperati nello sviluppo di documenti in modo autonomo, senza l’ausilio di software.

In questo modo si consente anche ai Datori di Lavoro di procedere allo sviluppo di POS che vanno a sviluppare quanto indicato nel PSC evitando ridondanza di contenuti o peggio la trasposizione di uno stesso contenuto con due analisi diverse.

Nonostante siano passati più di venti anni dall’emanazione del D.Lgs. 494/96 e oltre quattro anni dall’emanazione del Decreto Interministeriale 09 settembre 2014, è impossibile indicare una via maestra che automaticamente escluda l’altra, per la molteplicità dei fattori riportati in precedenza.

MODELLI DI RIFERIMENTO

I modelli del Decreto sono stati sviluppati per una fisiologica necessità di razionalizzare i contenuti e quindi di semplificarli, pur mantenendo gli stessi entro i canoni previsti dalle parti specifiche del D.Lgs. 81/2008, nella speranza di rendere i documenti ancor più leggibili a tutti i soggetti interessati.

L’implementazione al ricorso di schede, tabelle, procedure e disegni coadiuva la “comunicazione” con gli operatori del cantiere che devono iniziare a prendere atto realmente di questi documenti, senza che gli stessi (come spesso accade) abbiano come unico destino quello di essere riposti all’interno di un faldone in attesa solo dell’eventuale visita degli Organi Ispettivi.

Una chimera, avranno già pensato alcuni colleghi alla lettura di queste riflessioni ed è comprensibile che così possa essere valutato questo approccio proprio alla luce di una necessità legata a migliorare la normativa dando finalmente limiti inequivocabili al ruolo del Coordinatore ed a molti altri aspetti, che consentano altresì di ottenere anche una giurisprudenza più lineare per il ruolo di Coordinatore Sicurezza e di Datore di Lavoro.

Software per PSC e rischio consapevole

I rischi sono dietro l’angolo sia per i Professionisti che utilizzano strumenti quali software, sia per coloro che si adoperano a redigere in modo artigianale i PSC: per il primo caso il dotarsi ed utilizzare un “tutor” può abbassare il grado di attenzione dei contenuti riportati/selezionati, mentre per il secondo caso è chiaro che la scarsa esperienza di cantiere possa indurre a degli errori macroscopici di valutazione.

L’esperienza maturata sul campo dagli albori dell’emanazione del D.Lgs. 494/96 ad oggi, avendo avuto modo di vedere i primi Piani di Igiene e Sicurezza quando ancora non erano pronti software o modelli testuali specifici, proseguendo poi nel periodo di “uso intensivo” dei software per arrivare ai giorni nostri, mi porta ad affermare che né l’uno e né l’altro metodo garantiscono una sicurezza sul prodotto finito.

E’ la capacità di porsi di fronte ad un’oggettiva analisi delle proprie conoscenze ed esperienze maturate, insieme alle caratteristiche dell’opera da affrontare, a dover portare alle dovute valutazioni finali da parte del Professionista.

Purtroppo non vi sono dati in merito al il monitoraggio (previsto proprio dal Decreto Interministeriale 09 settembre 2014) dell’applicazione dei modelli da parte del Ministero del Lavoro, così come previsto all’art. 5 comma 1; ciò non consente di aprire una più specifica riflessione sull’utilizzo dei modelli semplificati.

 

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