Denuncia malattia professionale
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Il D.Lgs. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” all’art. 21 definisce le semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla base del provvedimento la dematerializzazione degli atti amministrativi previsti dal D.Lgs. 82/2005 per il Datore di Lavoro, con la parallela armonizzazione degli adempimenti in capo al medico certificatore.

OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL CERTIFICATO MEDICO

Il Ministero della salute con Circolare 7348/2016, ai fini dell’individuazione dei soggetti tenuti all’obbligo dell’invio telematico dei certificati medici ha chiarito il concetto di “qualunque medico” & “prima assistenza” evidenziato all’interno dell’articolo 53 del DPR 1124/1965 (“qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia…”) definendo che il riferimento testuale qualunque medico “non attiene a tutti i medici iscritti all’ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come “prima assistenza” intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base”.

Circolare 7348/2016

La Circolare 7348/2016 indica il termine della presentazione della certificazione medica entro le ore 24 del giorno seguente all’intervento di prima assistenza. Tale invio deve essere realizzato dal medico certificatore della prima assistenza mentre rimane in carico al Datore di Lavoro la trasmissione della Denuncia all’INAIL in modalità telematica con i riferimenti del certificato medico entro giorni 2 (che si estendono a 5 per malattie professionali) dal giorno in cui ne ha avuto notizia.

Quest’ultima deve essere inoltrata al Datore di Lavoro dal lavoratore:

  • immediatamente a prescindere dall’entità dell’infortunio;
  • entro 15 giorni in caso di malattia professionale;

unitamente a:

  • numero identificativo del certificato medico;
  • data di emissione;
  • giorni di prognosi.

Per il settore artigiano, in caso di infortunio, l’obbligo di denuncia è a carico del titolare dell’impresa artigiana e nel caso sia esso stesso oggetto di infortunio/malattia, l’onere è ritenuto assolto tramite l’invio da parte del medico/struttura sanitaria che presta prima assistenza ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per fini assicurativi.

TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DENUNCE ALL’AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA

L’obbligo di trasmissione passa dal Datore di Lavoro all’INAIL per i casi di:

  • infortunio mortale;
  • prognosi superiore a giorni 30.

INCHIESTA SUGLI INFORTUNI

INAIL mette a disposizione delle Direzioni Territoriali del Lavoro (e organi corrispondenti per Regioni Autonome e Provincia Autonoma di Trento), le informazioni relative alle due casistiche di cui al punto precedente al fine di procedere alle opportune inchieste.

NUOVI SERVIZI PER GLI UTENTI

Sa partire dal giorno 22 marzo 2016 sul sito web dell’INAIL sono disponibili per Datore di Lavoro, medico e struttura sanitaria i servizi di::

  • Servizio certificati di infortunio e malattia professionale per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (medico-struttura sanitaria);
  • Cruscotto certificati medici per la consultazione degli stessi (Datore di Lavoro ed intermediari).

Ogni altra informazione è disponibile all’interno della Circolare INAIL n. 10/2016 presente nell’area download dell’articolo.

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