scaff e rigger
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Tutti i lavoratori, inquadrati come SCAFF e RIGGER, devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro; fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 (Decreto Palchi) ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.

DECRETO PALCHI - SCAFF E RIGGER

I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee scaff, ovvero che effettuano lavori su funi rigger, dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014, deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.

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