:: di

Il tema della ristrutturazione chiavi in mano sta diventando sempre più di attualità; tra nuove opportunità di ricerca sul web e general contractor per i bonus edili, i patemi del committente sembrerebbero essere arrivati al capolinea. Si ha notizia però di numerose denunce, da parte di consumatori singoli o di associazioni che li rappresentano, che riguardano ristrutturazioni agevolate, nate in virtù di eccezionali offerte web e provenienti da siti che generalmente sono considerati affidabili.  

Occorre, in questi casi, prestare molta attenzione, la normativa italiana e la ristrutturazione chiavi in mano, non sempre “parlano” la stessa lingua

Alcuni condomìni hanno avviato azioni legali nei confronti di uno (o più) dei principali e più famosi siti web specializzati nel settore, i quali, praticamente attraverso tutti i social, offrono ristrutturazioni e lavori bonus/super bonus/etc. in maniera rapida e conveniente. 

Preme precisare, in anteprima, che il problema ha la sua prima origine dalla facilità con cui taluni siti (ed oggi persino applicazioni scaricabili) riescono (?) a risolvere rapidamente problemi di confronto tra diversi costi: oggi, grazie a queste facilitazioni, siamo in grado di trovare la RCA più conveniente, il volo low cost o il ristorante che ti offre il pacchetto per una serata con ottimi piatti ad un prezzo accettabile.  

Da qui si innesca un meccanismo di fiducia del consumatore il quale ritiene che così ogni soluzione possa essere rintracciata sul web, mediante questi incubatori di semplificazioni tecniche, economiche e temporali. 

Il problema sta nel fatto che questo modus operandi, che funziona egregiamente per rintracciare il volo al prezzo più conveniente, non può e non potrà mai essere applicabile al settore edile ed adesso vi spiegheremo perché. 

Quando ci rivolgiamo ad un sito che confronta prezzi per un volo aereo, quei prezzi sono già stabiliti dalle singole compagnie, anche perché quel volo è già stato programmato e, indipendentemente che io ne acquisti o meno un biglietto, quell’aereo decollerà comunque. 

Quando ci rivolgiamo al più famoso sito di acquisti online (o agli altri), sappiamo già che il produttore ha già disponibile (o lo avrà nel giro di poco tempo) l’oggetto che ci interessa, ma quell’oggetto, però, rimane quello, senza possibilità di modifiche o di personalizzazioni ad hoc. 

Il settore edile è totalmente diverso.  

Innanzitutto, l’edilizia è soggetta – giustamente – ad una quantità innumerevole di personalizzazioni e necessità costruttive che difficilmente sono standardizzabili, ed è soggetta anche ad una serie di alee (località, vincoli amministrativi, condizioni meteorologiche, etc.) che non possono certamente passare da un menu rigido come quello che offrono questi siti. 

Ma la cosa che certamente diversifica il classico mercato online dalle ristrutturazioni edili è la catena dei subappalti e degli affidamenti, praticamente inevitabili nel settore delle costruzioni e per la quale il committente si può ritrovare – anche se inconsapevolmente –dinnanzi a responsabilità penali e sanzioni penali di natura contravvenzionale

Cercando di essere molto semplici: il cittadino che per la sua ristrutturazione si affida (Treccani affidare: v. tr. [dal lat. mediev. affidare, der. del lat. fidus «fidato»]. – 1. a. Dare in custodia, consegnare all’altrui capacità, cura o discrezione) ad un riferimento remoto ed online avrà enormi difficoltà a verificare effettivamente chi sia (in termini produttivi) il suo interlocutore e come questo intenda portare avanti le lavorazioni, compresa la possibilità che poi questo soggetto voglia subappaltare ad altri l’intera opera o parte di questa. 

L’affidamento al soggetto referente del sito, per la normativa sulla sicurezza sul lavoro – d.lgs. n. 81/2008 – non implica mai un completo e definitivo passaggio di responsabilità e, perciò, il committente rimarrà sempre il committente, con tutte le sue responsabilità. 

Proprio l’art.90 (comma 9, lett. a) del citato decreto stabilisce che il committente sia tenuto alla verifica della c.d. idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria e delle imprese subappaltatrici: 

(..) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare (..) 

Ma l’art. 90 (al comma 1) è ancora più stringente, dato che richiama il committente anche al rispetto delle misure generali di tutela e questa dovuta osservanza porta con sé un obbligo di verifica (che potrebbe tradursi in responsabilità in vigilando) sull’operato di ogni esecutore del cantiere. 

La domanda, allora, nasce spontanea (come si diceva una volta): come fa un committente a verificare una catena di appalti di cui non conosce praticamente nulla? 

Per il settore edile, a giudizio di chi scrive, confidare in siti tipo “tifacciotuttoio.it” rappresenta un clamoroso errore, stante le responsabilità che il Titolo IV e la figura di garanzia del committente comportano. 

Ai social l’ardua sentenza. 

 

©CANTIEREPRO.COM TUTTI I DIRITTI RISERVATI. RIPRODUZIONE CONSENTITA PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA REDAZIONE
F.to Redazione Tecnica