Rischio interferenze in cantiere: la Cassazione si esprime su un eventuale deficit di coordinamento.
Fino a che punto il coordinatore sicurezza deve spingersi nell'analizzare il rischio interferenze all’interno di un cantiere e quali dinamiche organizzative lo possono escludere da questa analisi?. Alla domanda risponde la Cassazione con la sentenza n. 134456 avente come oggetto l’infortunio mortale di un lavoratore e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti. Per sintesi, appurata comunque la “compartecipazione” di questi ultimi all’evento infortunistico, abbiamo voluto evidenziare gli aspetti più importanti da ricondurre proprio al coordinatore sicurezza.
IL FATTO
Durante i lavori inerenti l’installazione di un ascensore, il lavoratore (A.N.) operante all’interno della fossa di manutenzione, rimaneva incastrato tra la scala a pioli e il vano cabina dello stesso ascensore, inavvertitamente azionato da operatore di altra impresa che stava intervenendo a monte.
Il decesso avveniva per asfissia a causa dell’impossibilità degli altri lavoratori della ditta addetta al montaggio della cabina, di accedere allo stesso vano condominiale dove erano posizionati i controlli elettrici dell’ascensore, per interrompere l’alimentazione alla cabina e soccorrere l’infortunato. Il tutto originato anche dalla chiusura del vano di accesso allo spazio condominiale dotato dei controlli elettrici poco tempo prima dell’infortunio.
Rischio interferenze in cantiere - PROFILI DI COLPA
- legale rappresentante F.N. dell’Impresa Affidataria;
- legale rappresentante B.L. dell’Impresa sub-affidataria;
- datore di lavoro P.D.A. del lavoratore deceduto, quale Ditta a cui era stata affidata l’installazione dell’ascensore dalla sub-affidataria;
- coordinatore sicurezza in fase di esecuzione F.A.
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