Bonifica ordigni bellici
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Sul tema dei costi per la sicurezza connessi alla ricerca e bonifica ordigni bellici inesplosi, in particolare alla luce delle LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI, pubblicate dal CNI (disponibili nell’area download dell’articolo). La sezione 6 di tale documento affronta infatti l’aspetto dei costi della sicurezza connessi con tale attività.

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ORDIGNI BELLICI INESPLOSI

Quello che colpisce è soprattutto il primo capoverso di tale paragrafo, nel quale si afferma che:

In analogia con l’approccio già consolidato sul tema nel caso di altre tipologie di bonifica che si rendano necessarie nell’ambito dell’attività di cantiere, la voce specifica di computo riferita all’attività di localizzazione e bonifica di ordigni bellici mediante ricerca superficiale e profonda non rientra tra i costi della sicurezza, ma costituisce una voce di lavorazione, soggetta a ribasso, fermi restando gli oneri intrinsechi della sicurezza in essa compresi a carico dell’impresa che esegue la lavorazione stessa

Sostanzialmente, a parere degli autori delle Linee Guida, la bonifica da ordigni bellici deve quindi essere considerata alla stregua di qualsiasi altra bonifica in cantiere, e pertanto i relativi costi non devono essere considerati tra i costi della sicurezza, ma nel computo delle ordinarie lavorazioni, e quindi, tra l’altro, soggette a ribasso.

Questo assunto pare a nostro giudizio assolutamente spiazzante. Esattamente, quali altre tipologie di bonifica avevano in mente gli estensori delle linee guida?

le diverse tipologie di bonifica

L’attività di bonifica che appare in qualche modo più assimilabile alla BOB è quella di tipo archeologico: anch’essa propedeutica al vero e proprio inizio dei lavori, anch’essa comportante attività di scavo per portare alla luce eventuali reperti.

E, certamente, il costo delle attività di bonifica archeologica non entra nel computo dei costi della sicurezza del cantiere, ma nel computo delle lavorazioni. È però del tutto evidente che la bonifica archeologica non ha alcuna finalità di sicurezza per i lavoratori, né l’opportunità o le modalità con cui deve realizzarsi sono in alcun modo stabilite dal Coordinatore Sicurezza per la Progettazione CSP.

Anche pensando ad altre tipologie di bonifica il paragone non pare comunque calzante: la bonifica dell’amianto è parte integrante (e spesso esclusiva) dei cantieri di demolizione, e la presenza di tale elemento è ben nota e mappata prima dell’avvio del cantiere, in genere.

Se pensiamo invece ai sottoservizi, non si tratta neppure di una vera e propria attività di bonifica, ma di una gestione di interferenze che deve essere al contrario certamente gestita dal Coordinatore e computata tra i costi della sicurezza.

Per quanto precede, la premessa sull’ ”approccio consolidato nel caso di altre tipologie di bonifica” appare davvero poco convincente.

Detto ciò ci si può chiedere:

è comunque corretto scorporare dai costi della sicurezza l’importo dell’attività di ricerca ordigni bellici (al netto ovviamente degli aspetti di cui all’Allegato XV punto 4.1 del DLgs 81/08 durante la fase di bonifica bellica) oppure no?

Qui la riflessione si fa più sottile.

Legge 177/2012

In linea di principio, infatti, seguendo alla lettera il dettato normativo del TU come modificato dalla Legge 177/2012, il cantiere di bonifica ordigni bellici è non solo propedeutico ai lavori veri e propri, ma anche affidato con altro appalto diretto dal Committente ad un’impresa specializzata, diversa dall’Appaltatore/Concessionario cui sarà affidata invece la successiva realizzazione dell’opera in progetto.

Pertanto, ha un senso distinguere l’importo della BOB dai costi della sicurezza previsti dal PSC dell’appalto: il costo stimato della ricerca ordigni bellici inesplosi andrà comunque ben evidenziato sul Quadro Economico, e sarà gestito dalla Stazione Appaltante che avrà un rapporto diretto con un’impresa abilitata iscritta allo specifico Albo del Ministero della Difesa.

In realtà, però, questo scenario non si verifica pressoché mai. Soprattutto nell’ambito delle grandi opere, delle concessioni e degli appalti quadro/integrati, la Stazione Appaltante ha a che fare con un unico soggetto, individuato mediante un unico procedimento di selezione, al quale viene affidata l’intera realizzazione dell’opera (se non addirittura la progettazione esecutiva della stessa).

Ed è poi eventualmente tale soggetto, nel caso in cui il PSC lo preveda, ad affidare ad un’impresa specializzata l’attività di bonifica ordigni bellici.

In tale scenario, assolutamente comune, annegare il costo della BOB, che è indubbiamente ed inequivocabilmente un’attività connessa alla sicurezza del cantiere, nel computo metrico dei lavori, non pare proprio la scelta più opportuna, non fosse altro perché si assoggetta lo stesso importo ad una doppia contrattazione (Stazione Appaltante / Appaltatore – Appaltatore / Impresa specializzata).

In conclusione, le considerazioni svolte dalle Linee Guida del CNI sull’aspetto economico della ricerca e bonifica ordigni bellici inesplosi appaiono a parere dello scrivente piuttosto imprecise e superficiali, e soprattutto sembra che su questo tema non si riesca ancora a mettere a fuoco la piccola “rivoluzione copernicana” rappresentata dalla Legge 177/2012 sul rapporto tra Coordinatore per la Sicurezza e la BOB (bonifica ordigni bellici).

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