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In merito ai compiti di coordinamento dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi da parte del CSE, è l'art. 92 comma 1, lettera c) che recita: organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Anche in questo dettato normativo si rileva chiaramente la responsabilità organizzativa che deve caratterizzare la figura del Coordinatore in fase d’esecuzione.

Egli è, sin dall’inizio, l’unico soggetto ad avere in mente l’intero scenario produttivo, organizzativo e prevenzionistico dell’opera in costruzione. E, come già accennato (ma qui va precisato meglio), il CSE è il trasmittente del proprio progetto di sicurezza ed il terminale dei messaggi di criticità o di piena funzionalità dello stesso programma.

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F.to Redazione Tecnica