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Come noto, l’art.92 del Testo Unico, contiene l’insieme degli obblighi posti in capo al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione. 

Tra questi precetti spicca la lettera a) del comma 1. 

  1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  2. a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

Nel (più o meno) recente passato, la giurisprudenza, vista anche l’improvvisa “creazione” di questa nuova figura (attraverso il d.lgs. 494/96, nato dal recepimento di una specifica direttiva comunitaria), ha valutato, anche duramente,  il solo obbligo in quanto tale e cioè lo stringente controllo da porre in essere nei confronti delle imprese e dei lavoratori autonomi. Con questa logica e per circa un decennio, il CSE è stato visto come il super garante (e super colpevole) della sicurezza in cantiere. 

https://youtu.be/Nuxa001JsZE

Dopo il 2008, anno di pubblicazione del d.lgs. n.81/2008 e dopo la storica sentenza della Corte di

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F.to Redazione Tecnica