Con la delega di funzioni – introdotta dal legislatore con il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (D.lgs. n. 81/2008), c.d. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – è stato regolamentato un importantissimo istituto, atto a delineare in modo puntuale la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro all’interno di un’organizzazione aziendale.
La sempre maggiore complessità dell’organizzazione del lavoro in un’impresa di costruzioni comporta, necessariamente, l’individuazione precisa e preliminare dei soggetti che, insieme al datore di lavoro, devono perseguire l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza sempre migliori. Ciò in quanto l’efficace prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è risultato di una azione comune, che richiede alle imprese innanzitutto una corretta ripartizione di compiti a fini di salute e sicurezza Con questa iniziativa l’Ance intende fornire agli imprenditori edili alcune indicazioni indispensabili per l’individuazione dei soggetti che il datore di lavoro può delegare in materia di sicurezza sul lavoro nonché le modalità di conferimento della delega.
Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro – parte 1
Si approfondiscono le figure rilevanti previste dal D.Lgs. n. 81/2008 analizzando le relative posizioni di garanzia ed effettuando un’ampia trattazione giuridica sulla delega di funzioni. In questa parte della pubblicazione verrà operata anche la ricognizione dei più recenti indirizzi in merito, i quali evidenziano a quali condizioni l’impresa può avere responsabilità, escludendo che essa derivi solo dal verificarsi dell’infortunio o della malattia, anche rispetto al possibile contagio da Covid-19 al lavoro. Al riguardo va sottolineando come tale rischio non possa essere ritenuto “lavorativo” ma proprio della popolazione (c.d. “rischio esogeno”) e che, di conseguenza, le misure adottate per limitare il rischio da contagio in azienda e nei cantieri sono analoghe a quelle previste per la popolazione, per quanto individuate in modo puntuale nei Protocolli di riferimento, a partire dal Protocollo del 24 aprile 2020 dedicato ai cantieri.
Responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro – parte 2
Riporta esempi di lettere di incarico ed esempi di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro può utilizzare dopo averle adattate alla realtà organizzativa dell’impresa. Tali materiali sono uno strumento di ausilio alle imprese per gestire in modo più semplice e rapido possibile le investiture formali che accompagnano le scelte gestionali del datore di lavoro, le quali restano del tutto libere e che vanno adottate tenendo conto della tipologia dell’impresa, dell’ampiezza delle sue articolazionie delle attività che in esse si svolgono.
Fonte: ANCE
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